Supplenze 2021/22, ho ottenuto uno spezzone: come si può completare orario

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Gli aspiranti, che ottengono una supplenza ad orario non intero, conservano titolo a conseguire il completamento. Ecco quando.

Supplenze al 30/06 e al 31 al 31/08

Ricordiamo che gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) e nelle graduatoria provinciali per le supplenze (GPS) hanno presentato, tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 10 e il 21 agosto 2021, le domande per partecipare all’attribuzione degli incarichi di supplenza al 30 giugno e al 31 agosto.

Nella domanda gli interessati hanno potuto esprimere la preferenza per gli incarichi al 30/06, al 31/08 e/o per gli spezzoni orario (gli uffici hanno iniziato a pubblicare gli esiti della procedura informatizzata).

L’aspirante cui viene attribuito uno spezzone può avere il completamento dell’orario? A quali condizioni?

Completamento di orario

La risposta ai succitati quesiti è fornita, nel caso degli incarichi annuali e sino al termine delle attività didattiche, dall’articolo 12, comma 10, dell’OM 60/2020, che ha istituito le GPS e disciplinato l’attribuzione delle predette supplenze e di quelle dalle graduatorie di istituto.

Così leggiamo nel citato comma:

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno. 

Ai sensi della sopra riportata disposizione, possiamo affermare quanto segue:

  • il completamento d’orario è possibile ma non è statuito come diritto, leggiamo infatti che “L’aspirante … conserva titolo …”, per cui potrebbe succedere che il medesimo non possa realizzarsi a causa di motivi legati all’orario delle singole istituzioni scolastiche, sebbene le scuole in genere cercano di far conciliare gli orari;
  • le ore assegnate ai fini del completamento non possono far sì che il docente abbia un orario settimanale superiore a quello del corrispondente personale di ruolo (quindi non si possono superare le: 25 ore per la scuola dell’infanzia; 24 ore per la scuola primaria; 18 ore per la scuola secondaria);
  • il completamento d’orario è conseguibile tramite altre supplenze su posti vacanti e disponibili (al 31/08), su posti solo disponibili (al 30/06) e anche su posti temporaneamente disponibili, quindi assegnate da GaE, GPS e GI;
  • il completamento d’orario può realizzarsi frazionando le relative disponibilità, ferma restando l’unicità dell’insegnamento e nelle attività di sostegno (Esempio 1: disponibile uno spezzone di 10 ore su A22, di cui 6 ore di Italiano, 3 ore di Storia e 1 ora di Geografia; il docente ha già 16 ore e gli mancano 2 ore per completare; può prendere soltanto un’ora di Geografia, in quanto prendendo 2 ore di Storia, ne resterebbe una e si spezzerebbe l’unicità dell’insegnamento; lo stesso dicasi per l’Italiano. Esempio 2: docente di sostegno scuola secondaria con 9 ore; disponibile un posto intero di sostegno – 18 ore; tale posto non può spezzarsi, con la conseguenza che l’alunno avrebbe due diversi docenti, per far completare il docente, che può solo completare nel caso di disponibilità di sole 9 ore).
  • il completamento di orario è possibile, soltanto se, in sede di assegnazione delle supplenze, al momento del turno di nomina del docente interessato, non c’erano posti interi, ma soltanto spezzoni. Pertanto, nel caso in cui l’aspirante scelga lo spezzone in presenza di posti interi, non conserva più titolo a conseguire il completamento d’orario;
  • il completamento di orario è possibile solo tra posti della scuola dell’infanzia, posti della scuola primaria e posti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Pertanto, non è possibile per un docente che ha uno spezzone orario nella scuola dell’infanzia completare con uno spezzone nella primaria e viceversa, in quanto l’orario di insegnamento del corrispondente personale di ruolo non coincide. E’ possibile, invece, tra scuola secondaria di primo e secondo grado, proprio perché l’orario di insegnamento è uguale.

Riguardo al penultimo punto evidenziamo (come detto sopra) che, in fase di presentazione delle domande, gli aspiranti hanno potuto esprimere la propria preferenza per posti interi (al 31/08 ovvero al 30/06) e/o per spezzoni orario.

E’ chiaro che, nel caso in cui il docente abbia indicato di volere supplenze soltanto su spezzone orario, lo stesso non conserva titolo al completamento d’orario. Viceversa, chi ha indicato di prediligere soltanto posti interi conserva il predetto titolo.

OM 60/2020

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