Diffondere i dati di chi beneficia contributi economici a studenti e famiglie, o chi è stato escluso è illegittimo e si rischiano sanzioni

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Un provvedimento del Garante per la Privacy con il quale ha condannato la Regione Lombardia ad una sanzione di 200mila euro per aver violato la normativa in materia di privacy. La questione riguarda la diffusione di dati che consentono di identificare gli studenti che beneficiano di contributi economici, ma anche coloro che sono stati esclusi. Il provvedimento in commento è il [doc. web n. 9697724] Registro dei provvedimenti n. 296 del 22 luglio 2021

Il fatto

La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione online sul sito web istituzionale della Regione Lombardia di dati e informazioni personali riferiti a studenti beneficiari e non beneficiari di contributi economici (da 200 a 500 euro) – per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l’erogazione di borse di studio, da parte dello Stato – riservati a soggetti in possesso di un valore ISEE non superiore a circa 15.000,00 euro. I principi affermati riguardano tutta la P.A, quindi anche la scuola.

Vietato diffondere i dati di chi beneficia contributi economici

Il divieto previsto dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 di diffondere per finalità di trasparenza dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» – come evidenziato anche dal Garante nelle Linee guida in materia di trasparenza – è «un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l´imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale» (cfr. parte prima, par. 9.e). Sotto tale profilo, nelle medesime Linee guida è stato anche precisato che in ogni caso – alla luce del principio di necessità, pertinenza e non eccedenza (oggi tutti confluiti nel più generale principio di «minimizzazione» dei dati di cui all’art. 5, part. 1, lett. c, del RGPD) – non risulta «giustificato diffondere, fra l’altro, dati quali, ad esempio, […] la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l’indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno […], etc.» (ivi). Continua il Garante affermando che per tutto quanto sopra considerato – contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Lombardia – si ritiene che la diffusione dei dati identificativi di studenti beneficiari di contributi economici (per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure per l’erogazione di borse di studio) unitamente alla circostanza che gli stessi siano possessori di un ISEE non superiore a euro 15.748,78 (requisito per essere ammessi al beneficio economico) non sia conforme al divieto di diffusione per finalità di trasparenza dei dati identificativi di soggetti beneficiari di contributi economici da cui si possa desumere informazioni relative «alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» previsto dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, in quanto idonea in ogni caso a far conoscere a un pubblico generalizzato la particolare situazione economica della famiglia dello studente associata al relativo un ISEE non particolarmente alto. Inoltre, in ogni caso, la diffusione delle informazioni relative all’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee dei soggetti interessati è del tutto sproporzionata rispetto alla finalità di trasparenza prevista dalla disciplina di settore, in quanto i dati diffusi non sono «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» in violazione del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD; Linee guida del Garante in materia di trasparenza, parte prima, par. 9.e).

Non si possono pubblicare neanche i dati identificativi di chi è stato escluso dal contributo

Quanto alla diffusione dei dati personali dei soggetti non risultati beneficiari di alcun contributo economico, il Garante afferma che nel caso di specie non è possibile accogliere l’eccezione avanzata dalla Regione Lombardia per la quale la relativa pubblicazione era necessaria per «tutelare l’interesse dei non beneficiari di poter prendere visione degli atti (risultati del bando) [e] consentire anche ai partecipanti non beneficiari l’accesso agli atti». Ciò in quanto la relativa pubblicazione non è supportata da alcuna idonea disposizione normativa (legge o, nei casi previsti dalla legge, regolamento) che possa giustificare la diffusione online dei relativi dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.

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