Supplenze docenti 2021/22, ecco le RISERVE che i Dirigenti Scolastici dovranno controllare

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Supplenze anno scolastico 2021/22: le segreterie scolastiche, una volta stipulati i contratti, dovranno operare tutte le verifiche del caso. Dai punteggi, ai  titoli che danno luogo alla Riserva di Legge per l’assunzione. 

Riserva posti: riferimenti normativi

La circolare n. 25089/2021, relativamente ai posti da destinare ai docenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/99, ricorda che il diritto alla riserva dei posti si applica al personale docente ed educativo inserito nelle GaE e nelle GPS, come previsto dall’articolo 12, comma 12, dell’OM n. 60/2020.

riferimenti normativi da seguire, leggiamo ancora nella circolare, sono quelli indicati nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2021/22 (Allegato A), ossia la legge n. 68/1999, la CM n. 248/2000 e, relativamente al personale delle GaE, le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007.

Per gli iscritti in GaE, le richiamate sentenze della Corte di Cassazione dispongono che la graduatoria ad esaurimento, ai fini della copertura dei “posti riservati”, deve essere considerata come graduatoria unica, ossia senza distinzione in fasce.

Allo stesso modo, sembra di capire dalle pubblicazioni degli esiti,  si è operato per prima e seconda fascia GPS

L’Ufficio Scolastico di Bari riepiloga le riserve

Si riepilogano alcune indicazioni utili per la verifica, da svolgersi con ogni consentita urgenza, degli
aspiranti beneficiari delle norme “di riserva”, legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678,
comma 9, e 1014, comma 3, puntualmente richiamate dalla circolare ministeriale prot. n.
AOODGPER/25089 del 06/08/2021, alla quale si rimanda integralmente.

Riserva N, M – La Legge 68/99 sancisce il diritto all’inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N), sia per gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M). Il riservista, inoltre, per poter godere del diritto all’assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l’Impiego. E’ necessario che la certificazione che attesti l’iscrizione abbia data contigua all’assunzione presso l’istituzione scolastica.

Riserva R- L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è prevista dagli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare – COM) e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva
in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9)

Riserva E – Si richiama l’attenzione “sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano
deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c. 2, della L. n. 407/98

Riserva A La Legge n. 407/98 art 1, comma 2, dispone che “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti,
dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli…”.

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