ATA Collaboratori scolastici: chi svolge piccola manutenzione ha un compenso apposito

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Personale ATA collaboratori scolastici: chi svolge i lavori di “piccola manutenzione”? Di quali lavori si tratta, quale il compenso?

All’art. 50 – Posizioni Economiche per il Personale ATA – comma 3, del CCNL 2007 comparto scuola, si legge: Al personale delle Aree A e B cui, … … sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del presente CCNL.

Pertanto nello specifico delle mansioni del collaboratore scolastico, l’articolo 7 inserisce ulteriori funzioni come l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso. Da non confondere con l’incarico aggiuntivo di “piccola manutenzione”.

La piccola manutenzione, invece, è assegnata al personale che da libera disponibilità e non può essere imposta dal DSGA. Al suddetto è affidata la funzione di provvedere alla piccola manutenzione dei beni ed immobili; alla periodica verifica dello stato d’uso di porte, infissi, rubinetteria, scarichi, interruttori, prese di corrente. punti luce, etc. segnalando guasti o inefficienze, e tenere un registro nel quale annotare i singoli interventi effettuati.

Un nostro lettore ci chiede:

Art.7 incarico piccola manutenzione / Buon pomeriggio, sono un collaboratore scolastico vorrei delucidazioni su quanto consiste il compenso per l’incarico sulla piccola manutenzione in un comprensivo di cinque plessi e poi sullo svolgimento dell’incarico se durante l’orario oppure in orario extra.

Grazie anticipatamente

di Giovanni Calandrino – il compenso è una quota “forfettaria” stabilita in sede di contrattazione di istituto, infatti, criteri, modalità e compensi sono stabiliti nel contratto integrativo.

Naturalmente lo svolgimento dell’incarico è previsto durante le ore di servizio, a mmenoché l’intervento non comprometta la regolare sorveglianza affidata al collaboratore scolastico. In questo caso si può svolgere tale attività in orario al di fuori del proprio servizio in regime di lavoro straordinario.

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Pubblicato in ATA

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