Assistenza igienico-personale studenti con disabilità, a chi spetta: collaboratori scolastici o figura specialistica. CHIARIMENTI scuole SICILIA

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Servizio di assistenza igienico-personale per gli studenti con disabilità: con nota del 20 settembre 2021 l’ufficio Scolastico di Trapani offre un approfondimento normativo al fine di evitare  dubbi e fornire indicazioni ai Dirigenti scolastici. Si rimanda e si consiglia la lettura integrale del documento per una visione completa delle indicazioni fornite. 

Quando va nominato l’Assistente all’autonomia e l’ Assistente all’igiene personale

La necessità di questa figura di assistenza deve essere riconosciuta nella certificazione e nella diagnosi funzionale. 

Sarà quindi il Gruppo di Lavoro operativo di cui all’articolo 15, comma 1 della Legge 104/92 così come aggiornato dalla Legge 66/2017, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, deve farsi portavoce presso l’Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l’assistente specializzato all’alunno.

La competenza: Comuni per le scuole della primaria e della secondaria di primo grado,  Provincia per le scuole della secondaria di secondo grado (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98).

Le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017.

Dall’anno scolastico 2019/2020 tra i criteri di riparto delle risorse professionali del personale ATA è stato previsto che tali risorse siano assegnate laddove si registri la presenza di alunni con disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell’inclusione scolastica.

Il Ministero dell’istruzione richiama, infine, la legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, con cui il legislatore siciliano ha promulgato «Disposizioni in materia di diritto allo studio», il cui art. 4 (“Competenze della Regione”), dispone, alla lettera l): «lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti».

L’art. 16, comma 3, della predetta legge regionale n. 10/2019 stabilisce che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la «[…] fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».

Il Ministero fornisce ulteriori informazioni sul profilo professionale del personale ATA coinvolto nei servizi di assistenza agli alunni con disabilità, specificando che ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta “assistenza di base” degli alunni con disabilità, tale intendendosi l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità.

Assistenza di base e assistenza specialistica

La competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è ancora in capo alla  Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell’Istruzione attraverso la formazione dei Collaboratori scolastici deve fornire un’assistenza di base, tale intendendosi l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell’alunno con disabilità, quindi, non per l’assistenza igienico-personale particolare (che resta appannaggio e di competenza dell’Ente locale).

Pertanto – conclude la nota dell’Ufficio Scolastico di Trapani  –  i Dirigenti scolastici nel caso venga richiesta la figura dell’assistente igienico personale, dovranno verificare se tale assistenza possa qualificarsi di “base”, quindi, possa essere garantita ordinariamente con l’Organico dei Collaboratori scolastici a disposizione, nel caso invece sia richiesta un’assistenza igienico personale specifica per singolo alunno o per alcuni alunni, dovranno richiedere all’Ente locale di competenza la nomina di questa figura specialistica.

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