Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, segnalazione e circolare: scarica i modelli

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Il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale, lo scorso anno sscolasico, prevedeva che “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte […] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

Sullo stesso tenore l’articolo 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, che prevede, quest’anno che “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”

Normativa

  • D.L. 73/2021l’articolo 58, comma 1, lett. d;
  • decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22;
  • legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  • decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
  • legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
  • legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
  • 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
  • decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 16;
  • decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;
  • Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
  • decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
  • decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”;
  • decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
  • decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Linee guida sulla didattica digitale integrata”.

Tutela del diritto allo studio

Anche per questo anno scolastico il Ministero garantisce il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Patologie gravi

Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi si faranno valutare e certificare la condizione dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale.

La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

Forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi

Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3.

Svolgimento dell’attività didattica

Nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:

  • prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
  • consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
  • valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1;
  • effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;
  • prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;
  • garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;
  • favoriscono il rapporto scuola – famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
  • ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
  • valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Valutazione

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica.

Cosa devono fare le scuole

I dirigenti scolastici devono disporre, immediatamente, apposita modulistica, indirizzata, oltre che al DSGA e ai docenti, prioritariamente ai genitori degli alunni iscritti nell’istituto ai quali si comunica l’obbligo di rappresentare tale condizione di fragilità alla scuola in forma scritta e documentata. Per avere chiaro cosa fare, eccellente appare l’esempio dell’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” di Ficarazzi (Pa) guidato magistralmente e con grande competenza manageriale dal professore Mario Veca.

Cosa devono fare i genitori (entrambi)

I genitori, entrambi, comunque, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021 “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie. In particolare, rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19, nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che potrebbero necessitare di protezioni maggiori. Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Pertanto, le SS.LL., in caso siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitate a segnalarle alla scuola, entro il 17 settembre 2021, tramite apposita modulistica, corredata di certificazione medica e copia del documento di identità di entrambi i genitori.

Modello allegato segnalazione fragilita’

CIRCOLARE ALUNNI FRAGILI

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