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Incidente sportivo a scuola, quali responsabilità in caso di fallo o di azione illecita durante il gioco. Casi concreti e sentenze

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Quando avviene un incidente durante l’orario di educazione fisica scatta la denuncia di sinistro all’assicurazione dell’istituto. Sovente l’alunno, in persona dei genitori avanza richiesta di risarcimento nei confronti dell’istituto. In tal caso lo studente deve dimostrare il danno subito mentre l’istituto scolastico deve provare l’esclusione della responsabilità della struttura.

L’incidente sportivo a scuola. Uno dei casi più frequenti di incidente subito dall’alunno a scuola è quello definibile “sportivo”, e cioè avvenuto durante l’orario di educazione motoria. L’iter prevede la denuncia di sinistro all’assicurazione che garantisce la scuola, spesso a seguito della domanda di risarcimento danni per responsabilità civile avanzata dai genitori dell’allievo danneggiato.

Alcuni casi concreti. La Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha esaminato delle vicende concrete così sentenziando alcuni principi:

  • Sentenza 8 aprile 2016 n. 6844. Un incidente era avvenuto durante una normale azione di gioco, per essere stato il pallone calciato nel corso della partita da uno dei giocatori che, senza volerlo, aveva colpito da breve distanza il volto dell’alunno restato danneggiato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda di risarcimento.
  • Sentenza 28 settembre 2009, n. 20743. In materia di danni per responsabilità civile conseguente a un infortunio sportivo patito da uno studente all’interno della struttura scolastica nel corso delle ore di educazione fisica, al fine di configurare la responsabilità a carico della scuola (ex art. 2048 c.c.) non basta la sola circostanza di aver incluso nel programma la suddetta disciplina, come pure fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo inoltre necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara, a cui va aggiunta la circostanza che la scuola non ha di fatto predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto. In tale fattispecie, ed in applicazione dei suesposti principi, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all’infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco.
  • Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1197. L’attività riferita al gioco del calcio non presenta il carattere di “particolare pericolosità”, trattandosi di una disciplina sportiva che favorisce l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è solitamente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, con la conseguenza la stessa non può configurarsi come attività pericolosa (a norma dell’art. 2050 c.c.), in tal modo rimanendo irrilevante, ai fini della potenziale responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, ogni indagine preordinata a verificare se la medesima attività sportiva faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. Nella fattispecie, era stato accertato che l’infortunio subito dall’alunno durante la lezione di educazione fisica era stato cagionato da un fatto accidentale ascrivibile a un errore dello stesso minore, il quale, nel controllare il possesso della palla in un frangente del gioco ove non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e, nel cadere, aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio.

Quando la condotta di gioco è illecita. Non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, qualora sia stata tenuta in una fase di gioco come normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento abitualmente realizzato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei giocatori che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e impeto incompatibili:

  • col contesto ambientale,
  • con l’età degli alunni,
  • con la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.

Le prove. Il danno conseguente a un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica, nel corso dell’ora di educazione fisica (più frequentemente nell’ambito dello svolgimento delle partite), escludendo a priori la riconduzione dell’attività sportiva riferita al gioco (calcio, pallavolo, pallamano e via di seguito) nell’alveo di un’attività pericolosa, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola (ex articolo 2048 del codice civile), incombe:

  • sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente,
  • sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.

Quando scatta la responsabilità. Dall’esame delle vicende concretamente esaminate, emerge che la responsabilità civile a carico della scuola (2048 c.c.) risulta configurabile (in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 14 ottobre 2003, n. 15321), per l’infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante l’ora di educazione fisica, quando sussiste la ricorrenza di più circostanze:

  • aver incluso nel programma la materia dell’educazione fisica,
  • l’aver fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva,
  • il danno rappresenta la conseguenza del fatto illecito di un altro studente (in altre parole, lo studente infortunato ha subito il danno perché fatto segno di una azione colposa ad opera di altro studente impegnato nella partita),
  • la scuola non ha predisposto tutte le misure adatte a consentire che l’insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.

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