Maternità, la certificazione della lavoratrice (pre e post-parto) per fruire del congedo

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L’art. 16, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 151/2001 prevede che è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 come integrato dalla legge di bilancio del 2019 (flessibilità del congedo di maternità nelle opzioni 1+4 o 0+5).

Termini entro cui presentare la certificazione

L’art. 21 del D. Lgs n. 151/2001 dispone che:

Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel …

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