Compensi accessori dal fondo d’istituto, scuole devono dare informativa ai sindacati. Scarica il modello per farlo

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Ad inizio di ogni anno scolastico, le scuole comunicano il quantum delle liquidazioni dei compensi accessori eseguite a valere sul Fondo d’Istituto e sul Fondo MOF, riferite all’anno scolastico appena concluso, alle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro e alla Rappresentanze Sindacali Unitarie elette in seno all’istituzione scolastica. L’obbligo di informativa sindacale trova fondamento normativo nell’art.5 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.

PRECISAZIONI ARAN

In materia, l’Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è intervenuta con nota del 10 dicembre 2020 precisando che il vigente CCNL 2016-2018 Comparto Istruzione e Ricerca ha modificato in toto l’assetto delle relazioni sindacali per come delineate dal precedente Contratto collettivo di lavoro Comparto Scuola 2006-2009. Nello specifico, il nuovo art.22 non prevede più tra le prerogative sindacali, nell’ambito delle materie di informazione successiva che la scuola è tenuta a comunicare, l’indicazione dei “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto” né “i compensi erogati individualmente”.

IL GARANTE DELLA PRIVACY CHIARISCE

Successivamente è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con nota n.49472 del 28 dicembre 2020, chiarendo che la scuola possa adempiere agli obblighi di informazione sindacale, fornendo alle organizzazioni sindacali solo i dati aggregati dei pagamenti eseguiti a carico del fondo MOF,  eventualmente ripartiti “per fasce” o “qualifiche”, senza potere indicare i nominativi dei dipendenti percettori dei compensi accessori né l’importo erogato individualmente. Il Garante conclude sottolineando che, allo stato attuale, la normativa non permetta alle scuole di comunicare tali dati personali, né questi rientrino tra le prerogative delle organizzazioni sindacali, alla luce del combinato disposto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Quanto sopra illustrato attiene alla materia sindacale, pertanto rimangono salve le forme di conoscibilità dei documenti amministrativi, secondo limiti e modalità stabiliti dall’art. 22 ss. della L. n. 241 del 1990, disciplinanti il diritto di accesso agli atti, previa valutazione da parte della scuola dell’interesse concreto e attuale legato all’ostensione dei documenti, riconoscendolo limitatamente alla “cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, e alle posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione sindacale”. Pertanto vanno rigettate le richieste di accesso ai documenti di liquidazione nominale dei compensi accessori del personale, se finalizzate al controllo generalizzato dell’operato dell’istituzione scolastica.

È utile precisare che, in caso di accoglimento della richiesta formale di accesso, l’organizzazione sindacale sarà direttamente responsabile dei dati personali di cui è entrata in possesso e del loro trattamento e utilizzo. Resta fermo il divieto di ogni pubblicazione e/o diffusione.

Si allega format editabile di informativa sindacale successiva sui compensi accessori erogati.

Informativa dati aggregati MOF

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Pubblicato in DSGA

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