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Studente subisce danno da un soggetto estraneo alla scuola, insegnante non è responsabile. Un caso concreto

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L’insegnante non è responsabile per omessa vigilanza se un alunno della sua classe, durante l’ora di lezione, viene ferito a causa di una condotta imputabile a un terzo soggetto, estraneo alla scuola. Al risarcimento del danno, pertanto, è tenuto il responsabile del fatto illecito, e non anche la scuola o l’insegnante.

La “pretesa” culpa in vigilando dell’insegnante. Quando un alunno subisce un danno imputabile alla condotta di un soggetto terzo, estraneo alla scuola, non può ipotizzarsi nessuna presunzione di colpa in capo all’insegnante, poiché allo stesso non può imputarsi alcun comportamento né commissivo né omissivo. La fattispecie in questione non rientra in quella normativa dell’articolo  2048 c.c., anche in ragione del fatto che il soggetto danneggiante non appartiene al plesso scolastico bensì, si ribadisce, è un terzo estraneo. Pertanto, neppure è esigibile, da parte dell’insegnante, presente in quel momento in aula, un comportamento correttivo nei confronti del terzo.

Il comportamento del “terzo” che danneggia un alunno. Il comportamento del terzo, estraneo alla scuola, che danneggia un alunno, deve infatti essere valutato come:

  • non prevedibile,
  • anormale,
  • ascrivibile al caso fortuito,
  • non imputabile all’insegnante.

L’imprevedibilità dell’evento. Se nulla di simile si è mai verificato all’interno della scuola, ricorre anche “l’imprevedibilità dell’evento”, così escludendo il nesso causale tra il dovere di vigilanza dell’insegnante ed il fatto dannoso.

Non sussiste la responsabilità contrattuale. Per l’effetto, si esclude anche la responsabilità contrattuale o da contatto sociale dell’insegnante, non potendo configurarsi un’obbligazione avente ad oggetto la prevenzione di un comportamento del tutto imprevedibile.

Un caso concreto. Una minore subiva il danno a un occhio mentre si trovava in classe durante l’ora di lezione, quando dall’esterno dell’istituto, una cartella, gettata all’interno della classe dalla strada prospiciente, mandava in frantumi un vetro che scheggiò e danneggiò un suo occhio. La vicenda attraversa i tre gradi di giudizio:

  • Il Tribunale. In prima battuta si riconobbe la responsabilità del ragazzo danneggiante.
  • La Corte d’Appello. Estendeva la responsabilità all’insegnante e al MIUR. In particolare la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’insegnante fosse responsabile, in solido con il Ministero, per non aver provato di non aver potuto impedire il danno e che tale comportamento dovesse essere ritenuto particolarmente grave in quanto, stante la vicinanza dell’aula alla strada pubblica (da dove era pervenuto il fatto dannoso) e tenuto conto della giovane età degli alunni, sia l’insegnante sia il plesso scolastico avrebbero dovuto apprestare maggiore vigilanza sugli allievi esposti a maggiori rischi provenienti dall’esterno.
  • La Corte di Cassazione. Ribaltando la decisione resa dai giudici d’appello, la Corte di Cassazione (Sez. III Civile, Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4719) ha affermato che il docente non è responsabile per omessa vigilanza se un alunno della sua classe, durante l’ora di lezione, viene ferito a causa di una condotta di un soggetto estraneo alla scuola. Al risarcimento del danno, pertanto, è tenuto solo il responsabile del fatto illecito e non anche la scuola o l’insegnante.

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