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Congedo biennale per assistenza disabili, precisazioni su: ferie, scatti anzianità, TFS/TFR, fini pensionistici

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Il D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 42, modificato dal D.lgs. n.119/2011, prevede l’istituto del congedo biennale retribuito fruibile per assistere familiari con disabilità grave accertata e certificata, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. n.104 del 5 febbraio 1992.

La durata massima dell’istituto è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili in modalità frazionata o continuativa.

La fruibilità spetta al coniuge (o alla persona unita civilmente), o in caso di decesso, assenza o impossibilità, spetta alternativamente secondo tale ordine di priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, da ultimo al parente o all’affine fino al terzo grado.

REQUISITO DELLA CONVIVENZA.

Requisito necessario per accedere all’istituto in esame è la convivenza con il disabile destinatario dell’assistenza. La circolare INPS n.32 del 2012 specifica che l’elemento della convivenza va tradotto in termini di stessa residenza del soggetto disabile e del soggetto richiedente la fruizione del congedo biennale.

Ai sensi dell’art.43 del codice civile, residenza è la dimora abituale della persona.

Come specifica sempre l’INPS, risulta sufficiente la residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico (ad es. in caso di immobile a più piani, non è necessaria la residenza nello stesso appartamento).

RICHIESTA – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

La circolare n. 3 del 1 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (scuole incluse) in materia di congedi per assistere persone con disabilità. La documentazione da produrre alla scuola, in sede di richiesta di fruizione del congedo straordinario, è la seguente:

-certificazione di invalidità del familiare da assistere, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 104 del 1992, riportante la grave disabilità ex art.3, comma 3.

-autocertificazione sottoscritta dal soggetto fruitore del congedo attestante, ai sensi del DPR 445/2000: di essere l’unico familiare che si occupi dell’assistenza al disabile al fine di derogare all’ordine di priorità, la convivenza, l’assenza di ricovero del disabile presso strutture sanitarie.

RETRIBUZIONE.

Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario spetta al dipendente un’indennità pari alla retribuzione fissa e continuativa risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente l’inizio della fruizione del congedo, esclusi eventuali compensi accessori e/o indennità ulteriori risultanti in busta paga (ad. Es. pagamenti di straordinari, conguagli, etc).

Annualmente l’ISTAT rivaluta la soglia massima di indennità percepibile (l’ultimo aggiornamento è del 2018 fissato in € 47.967,72 ).

SVANTAGGI E BENEFICI.

Il periodo di fruizione di congedo biennale straordinario non è utile alla maturazione del diritto alle ferie, della 13esima, né rientra nel calcolo utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) o al trattamento di fine rapporto (TFR), come previsto dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001 e ribadito dall’informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003.

Come previsto dalla circolare n.1 del 2012 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il beneficio concesso al dipendente fruitore del congedo biennale è quello della piena validità del periodo ai fini del diritto a quiescenza, cioè del diritto alla pensione: per il dipendente pubblico infatti, a differenza del settore privato, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie. Trattasi cioè di contribuzione effettiva, non figurativa, valida ai fini del trattamento pensionistico.

In materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.2285 del 15 gennaio 2013 precisava che “ Il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini della anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura con l’ulteriore precisazione che per il comparto del pubblico impiego, la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro”.

NIENTE SCATTI DI ANZIANITA’.

Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e dell’importo pensionabile, il parere n.2285 del 15 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini della progressione economica, cioè per il raggiungimento dei c.d. scatti di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga.

La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente durante la fruizione del congedo.

Il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 ha infatti qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività lavorativa.

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