Circolari e comunicazioni dalla scuola fuori dall’orario di servizio. Diritto alla disconnessione. Chiarimenti

WhatsApp
Telegram

Negli ultimi anni in parallelo allo sviluppo delle tecnologie informatico-comunicative, abbiamo assistito ad un aumento considerevole di avvisi per mezzo telematico. Una quantità, a detta di una parte dei docenti, non indifferente di email, messaggi whatsapp, telefonate da parte dello Staff del Dirigente scolastico e circolari pubblicate a qualsiasi ora del giorno, al di fuori dell’orario contrattualmente stabilito.

Cosi non accade di raro che la convocazione di un consiglio di classe, di un collegio docenti, o la partecipazione ad una attività scolastica venga comunicata in orario diverso da quello di servizio, magari mentre l’insegnante è legittimamente immerso nella sua vita privata.

Circolari pubblicate sul sito istituzionale della Scuola, il sabato, la domenica, durante i festivi, e persino di notte. Stiamo parlando di Diritto alla Disconnessione; i docenti sono obbligati a recepire tutte le comunicazioni della Scuola, senza potersi opporre? Vediamolo insieme.

Quesiti dei lettori – Diritto alla disconnessione – Circolari pubblicate a tutte le ore del giorno

Una gentile lettrice ci chiede un parere:

Buongiorno, vorrei sapere se esiste una normativa che regoli le modalità di pubblicazione delle circolari sui siti delle istituzioni scolastiche. In alcune scuole è ormai diventata abitudine pubblicare le circolari sul sito internet dell’istituto in qualsiasi giorno e a qualsiasi orario  [quindi anche di sabato, domenica o in orari in cui la scuola è chiusa]. Ciò costringe i Docenti a dover controllare continuamente il sito della scuola anche durante i giorni festivi o a tarda sera. Spesso poi la pubblicazione di tali circolari è anticipata tramite Whatsapp di qualche minuto rendendo la situazione ancora più fastidiosa. Capita inoltre che le circolari in questione abbiano una datazione che precede di diversi giorni la data di pubblicazione sul sito, in modo da far sembrare il preavviso dato [per le eventuali riunioni, cambi di orario o altro] più che adeguato. Non sono una nostalgica dei tempi passati tuttavia ritengo che in questo caso la Tecnologia rappresenti uno svantaggio rispetto alla vecchia circolare cartacea che sicuramente non poteva essere firmata all’ora di cena o nei giorni festivi. Vi chiedo pertanto se c’è un modo per porre rimedio a tale situazione e se esiste una normativa

Diritto alla disconnessione – Di che si tratta

Le istituzioni scolastiche nel corso degli ultimi anni hanno subito numerose metamorfosi, dal come effettuare la didattica a come veicolare le informazioni tra il personale scolastico. Il famoso registro delle circolari e delle comunicazioni, collocato nella sala dei docenti è ormai un ricordo sbiadito del passato; a sostituirlo ci ha pensato l’avvento del digitale con le circolari in rete presenti sul sito istituzionale delle scuola, la comunicazione a mezzo email, il registro elettronico, applicazioni come WhatsApp e Telegram etc. anche se quest’ultimi non rappresentano certo dei canali di comunicazione di natura istituzionale, ma tant’è…

L’informazione celere raggiunge tutti e in qualsiasi momento della giornata, senza limiti di tempo; molteplici sono i gruppi creati su WhatsApp, a dare supporto a tutte le attività funzionali dei docenti e infine non può mancare in taluni casi il canale ufficiale – di solito Telegram – del Dirigente Scolastico e del suo staff attraverso il quale pullulano le “circolari, comunicazioni e iniziative varie”.

Un tale scenario non può che causare caos tra le varie chat, con informazioni che si susseguono e che qualche docente perde di vista a causa dei troppi interventi che spesso si allontanano da ciò che ha dato origine al dibattito.

Capita così che ad una messaggistica istantanea si associ la perdita della propria libertà in quanto si è spesso on-line e non esistono giorni festivi od ore serali e del giorno che possano porre fine a questo tam tam incessante di notifiche in arrivo. Per non parlare, come constata la nostra lettrice, delle circolari pubblicate a tutte le ore del giorno, tutti i giorni, fuori dall’orario di servizio.

Eppure esiste il diritto alla disconnessione.

Troviamo tale definizione nel CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, all’art 22 comma 4, c8), che riporta quanto segue:

“Sono oggetto di contrattazione integrativa – a livello di singola istituzione scolastica ed educativa – i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

I punti imprescindibili del diritto alla disconnessione

  • Il lavoratore dipendente NON dovrà rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
  • Non si è responsabili del mancato malfunzionamento della rete che crea disagi soprattutto quando i docenti devono usare il registro elettronico e sono costretti a continuare il lavoro da casa;
  • È la contrattazione della scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile.

Il contratto integrativo di istituto contiene le disposizioni sul diritto alla disconnessione

La contrattazione integrativa di istituto è avviata entro il 15 settembre e la sua durata, ai sensi dell’articolo 7 commi 6 e 7 del CCNL; non può protrarsi oltre il 30 novembre.

I predetti commi prevedono il protrarsi del negoziato al massimo di 60 o 90 giorni, nei casi in cui non si raggiunga l’accordo anche su singole materie.

Il contratto ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, invece, possono essere oggetto di negoziato annuale.

Contrattazione di Istituto al via, su quali materie. Quando il Dirigente può decidere da solo

Come già specificato, i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio sono declinati nel Contratto integrativo di istituto, documento strategico delle istituzioni scolastiche sottoscritto dal Dirigente scolastico, le RSU e i Rappresentanti Sindacali Provinciali presenti.

È necessario da parte delle istituzioni scolastiche trovare modalità di comunicazione condivise e rispettose delle “libertà fondamentali delle persone”. Quindi il diritto alla disconnessione dei docenti va garantito, favorendo una maggiore conciliazione tra lavoro e  vita familiare.

Il Dirigente scolastico è responsabile dell’organizzazione e funzionamento del proprio istituto, quindi in sede di contrattazione integrativa, in accordo con le parti sindacali potrà disporre che l’utilizzo dei dispositivi “informali” come le chat di messaggistica Whatsapp o Telegram possa essere adoperato nei casi di comunicazioni tempestive e urgenti non in sostituzione dei canali istituzionali quali email scolastica, sito web/circolari e registro elettronico, ma a corredo di quest’ultime.

Nulla vieta durante la contrattazione integrativa di istituto, con specifiche norme pattizie, di declinare giorni e orari in cui utilizzare i canali non istituzionali, ad esempio escludendo il giorno libero, i festivi o le ore serali oltre le 19.00. Tutto ciò, però, salvo comunicazioni urgenti; non è auspicabile da parte delle RSU porre limiti ideologici o di convenienza; ne risentirebbe l’efficienza dell’organizzazione ed il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica.

Inoltre è possibile stabilire che l’utilizzo dei canali istituzionali, in primis le circolari sul sito web, sia anch’esso regolato secondo determinati orari, prevedendo la pubblicazione delle medesime solo durante l’orario di servizio, tranne in casi sporadici di urgenza o emergenza.

L’utilizzo di whatsapp per comunicazioni, circolari, organizzazione delle attività scolastiche

Non è possibile utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola di una circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva, come detto sopra. Ciò a vantaggio di una più immediata diffusione  della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di comunicazione restano il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web.
Alcune precisazioni:

  • Non è previsto dal CCNL l’utilizzo di whatsapp e del cellulare; ma è previsto si possano concordare, tramite criteri specifici inseriti all’interno del contratto integrativo di istituto, modalità di comunicazioni, tra i lavoratori della scuola, non istituzionali quali chat di messaggistica, Whatsapp, Telegram etc; garantendo naturalmente il diritto alla disconnessione.
  • È obbligatorio far parte dei gruppi di messaggistica relativi alle attività scolastiche del proprio istituto, se, in merito, sono previste e declinate delle norme pattizie nel contratto integrativo. In alcune scuole è prassi approvare un regolamento interno sull’utilizzo dei canali non istituzionali, approvato dagli organi collegiali.

Esempi regolamento e circolare sull’utilizzo delle app di messaggistica e sul più generale diritto alla disconnessione

Un esempio di regolamento sull’utilizzo delle applicazioni di messaggistica

“Codice di comportamento”:

  • Postare solo messaggi attinenti alla scuola e all’attività didattica
  • Osservare il diritto alla disconnessione (contatti fino alle 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo
    comunicazioni urgenti da parte del DS o delegati/collaboratori)
  • Limitare il numero di post
  • Evitare post e commenti su eventi specifici avvenuti all’interno dell’Istituzione scolastica
  • Utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio a fraintendimenti
  • Evitare conversazioni che manchino di rispetto o siano ambigue nei confronti degli altri membri del gruppo o di persone assenti.

Un esempio di circolare con oggetto: Diritto alla disconnessione

“Si ricorda che ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera C 8 CCNL Scuola 2018, tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela della propria vita familiare dalla invasività dell’ambiente lavorativo.
Pertanto, come stabilito nella contrattazione d’istituto, i lavoratori assicurano la reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17,30 salvo situazioni di emergenza connesse ai compiti specifici. Oltre questa fascia oraria è possibile utilizzare forme di comunicazione asincrone (messaggistica, e-mail) che garantiscono al lavoratore la piena libertà di scegliere i tempi di lettura e di replica.
Si rammenta, altresì, che i canali informatici devono essere finalizzati ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione educativa e di istruzione.

Tutta la questione è concentrata nella parola URGENZA/EMERGENZA e relativa interpretazione

Capita, come dice la nostra lettrice, di ricevere comunicazioni anche durante i festivi o a qualunque ora del giorno. Sicuramente negli ultimi anni si è assistito ad un eccesso di messaggi, comunicazioni di varia natura nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Ma come dicevamo poc’anzi nell’esempio circolare sul diritto alla disconnessione…

Pertanto, come stabilito nella contrattazione d’istituto, i lavoratori assicurano la reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17,30 salvo situazioni di emergenza connesse ai compiti specifici.

…è difficile stabilire quali siano le situazioni di emergenza. Molto spesso i regolamenti e le circolari sulla materia di disconnessione non declinano nel dettaglio le specifiche situazioni di URGENZA, ma restano (volutamente?) nel vago. L’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione, in ogni caso, sono responsabilità a carico del Dirigente scolastico che utilizzerà i suoi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, organizzando l’attività scolastica al fine di garantire una proficua offerta formativa.

[Non smettiamo mai di ricordare che, naturalmente, il tutto deve essere svolto nella piena collaborazione con gli O.O.C.C., nel rispetto delle competenze di quest’ultimi e nell’osservanza di quanto pattuito in sede di contrattazione integrativa di istituto.]

Anche per quanto riguarda la convocazione degli Organi Collegiali la normativa è abbastanza povera in tal senso. La C.M. n.105/1975 riporta: “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.

Ma se non viene rispettato tale termine non vi sono conseguenze per gli organi dirigenziali i quali hanno sempre cura di mediare con le parti facendo si che nei regolamenti collegiali o in contrattazione di istituto, vi sia sempre quel “tranne in situazioni di urgenza o emergenza

Infine la nostra lettrice ci esplica un concetto molto grave…

Capita inoltre che le circolari in questione abbiano una datazione che precede di diversi giorni la data di pubblicazione sul sito, in modo da far sembrare il preavviso dato [per le eventuali riunioni, cambi di orario o altro] più che adeguato

In tal caso si parla di Attestazione del falso, in quello che è un atto organizzativo-amministrativo interno, da parte del Dirigente di una Pubblica Amministrazione. Se così fosse, sarebbe gravissimo, e la questione andrebbe approfondita per vie legali.

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