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Nella scuola vige l’obbligo di esclusività, senza autorizzazione non si possono svolgere altre attività. Scheda

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Per il personale della scuola pubblica si applicano pienamente le limitazioni come poste dagli art. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e svolgimento di altra attività. Riportiamo in questa scheda alcuni pronunciamenti della magistratura contabile e della Cassazione che possono essere utili per comprendere gli orientamenti sussistenti in una materia che determina nella scuola pubblica una pluralità di contenziosi. La questione che qui si affronta è quella riguardante la necessità di dover richiedere l’autorizzazione prima di dover svolgere una seconda attività.

Le norme principali di riferimento in materia di autorizzazione Art. 60 DPR 3/1957 L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina e’ riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente. Art. 61 DPR 3/1957 Il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative ((…)). L’impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa’ autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato. Art. 62 DPR 3/1957 Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l’impiegato può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società’ o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Art. 63 DPR 3/1957 L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l’impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l’impiegato decade dallo impiego. La decadenza e’ dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione. Art. 64 DPR 3/1957 Il capo del servizio e’ tenuto a denunciare al ministro o all’impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza. Articolo 53 comma 1 DGLS 165/2001 7 I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.(…) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Comma 10 e 11 e 15,16 dell’art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

Comma 10: Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne’ può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina e’ riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Comma 11: Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi di società cooperative. Comma15: Al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di insegnamento e di servizio. Comma 16: Avverso il diniego di autorizzazione e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Procedimento autorizzatorio

Richiamiamo sul punto quanto indicato nella Circolare dell’U.S.R Sicilia del 31/08/2020-21198, e la Corte Conti reg. sez. giurisd. 25/11/2014, n. 216.

“Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest’ultimo è chiamato a verificare che l’incarico prospettato al suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un’autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001)”.

L’istruttoria si deve concludere entro 30 giorni

“A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi. Tale procedimento destinato a concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, può culminare nell’adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione si intende accordata secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 53, d.lgs. 165/2001.

Il regime autorizzatorio sopra descritto è previsto al fine di vagliare l’effettiva compatibilità dell’attività extra lavorativa svolta con il corretto e puntuale adempimento della prestazione contrattualmente dovuta per evitare che il cumulo di incarichi arrechi un pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione”.

Cosa devono verificare gli indici di valutazione

a) se l’espletamento dell’incarico possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;

b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza il quale dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta;

c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro;

d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

e) specificità attinenti alla posizione del dipendente richiedente l’autorizzazione medesima (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari a suo carico o note di demerito in relazione all’insufficiente livello di rendimento);

f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato. L’esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in difetto della prescritta

autorizzazione integra violazione di legge con conseguente decadenza all’impiego e risoluzione

del contratto di lavoro.

Per i dipendenti pubblici vige l’obbligo di esclusività

La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 14-01-2020) 25-06-2020, n. 12626 afferma che “è stato già affermato da questa Corte, e deve essere qui ribadito, che l’obbligo di esclusività, desumibile dal richiamato art. 53 ( del dlgs 165 del 2001), ha particolare rilievo nel rapporto di impiego pubblico perchè trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost., con il quale il legislatore costituente, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività (fra le più recenti Cass. n. 3467/2019, n. 427/2019, che richiama Cass. n. 20880/2018, Cass. (n. 28797/2017; Cass. n. 722/2017, Cass. n. 28975/2017).

Non si possono svolgere incarichi in mancanza di autorizzazione

Il comma 7 (del dlgs 165 del 2001) è chiaro nel vietare al dipendente lo svolgimento di incarichi non autorizzati e nell’affermare la rilevanza disciplinare della violazione del divieto ed in considerazione di ciò si giustifica il potere sostitutivo previsto dal comma 10, finalizzato a rendere possibile l’accettazione dell’incarico autorizzabile e lo svolgimento dello stesso, una volta ottenuta l’autorizzazione, anche in caso di inerzia del conferente; (…) le garanzie operano a condizione che l’autorizzazione sia stata richiesta e concessa dall’amministrazione di appartenenza.

Si può svolgere attività professionale solo previa autorizzazione

L’ art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 prevede la possibilità di richiedere l’autorizzazione, disciplinando al comma 10 le modalità e i tempi di rilascio da parte dell’ente di appartenenza. Quest’ultimo, al fine di salvaguardare l’esclusività del rapporto di lavoro e i predetti interessi costituzionali all’imparzialità e al buon andamento, deve verificare la compatibilità degli incarichi con gli impegni nei confronti dell’Amministrazione, unitamente all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. A tal fine, la richiesta di autorizzazione da parte del dipendente è un onere essenziale, per consentire all’Amministrazione di svolgere le valutazioni di propria competenza (cfr. Corte dei conti, Sez. II Giur. Centr. d’Ap., 11 ottobre 2018, n. 587). Nondimeno, l’art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, esonera i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% del tempo pieno.

La Costituzione sancisce l’esclusività della prestazione a favore del datore di lavoro pubblico

La Corte dei Conti 536 del 2018, Liguria, Corte d’Appello afferma che “la ratio del divieto in esame va rinvenuta nel principio costituzionale sancito all’art. 98 Cost, (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”) che introduce il vincolo inderogabile di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, per preservare le energie del lavoratore e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall’espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. La totale dedizione del pubblico impiegato alle mansioni proprie dell’ufficio non consente, in definitiva, l’esercizio di attività collaterali che possano compromettere l’efficienza e l’indipendenza delle pubbliche funzioni. La violazione del divieto, infatti, genera una situazione di illiceità che mina in radice la prosecuzione del rapporto di impiego, tanto che l’art. 63 del citato d.P.R. n. 3/1957 già prevedeva la decadenza dall’ufficio, laddove il dipendente non cessasse dalla situazione di incompatibilità nel temine stabilito con l’atto di diffida inoltrata dall’amministrazione d’appartenenza. Il sistema è rimasto inalterato anche nelle successive riforme del pubblico impiego, tant’è che l’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 ha sancito, definitivamente, l’estensione a tutti i dipendenti pubblici del divieto a svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” Principi richiamati precedentemente anche dalla Sentenza 190 del 2016 corte d’Appello Sicilia.

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