Supplenze, “maledetto” spezzone: non riesco a completare perché le scuole non vogliono modificare l’orario

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Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: il docente che ha ricevuto uno spezzone e può ancora partecipare al completamento (quindi non tutti), denunciano una certa chiusura da parte delle scuole nella modifica degli orari settimanali per consentire di accettare quelle ore rimaste libere.

Supplenze docenti anno scolastico 2022/23

in fase di presentazione delle domande entro il 16 agosto 2022, gli aspiranti hanno potuto esprimere la propria preferenza per posti interi (al 31/08 ovvero al 30/06) e/o per spezzoni orario da GaE o GPS.

E’ chiaro che, nel caso in cui il docente abbia indicato di volere supplenze soltanto su spezzone orario, lo stesso non conserva titolo al completamento d’orario. Viceversa, chi ha indicato di prediligere soltanto posti interi conserva il predetto titolo.

Completamento di orario: diritto o solo possibilità?

Nomine da GPS

Il docente che nella prima fase di nomina con sistema informatizzato ha ricevuto solo uno spezzone ma che mantiene il diritto al completamento di orario partecipa alle fasi successive di nomina o con procedura manuale.

Naturalmente deve trattarsi di uno spezzone compatibile per orario e rientrante nella scelta operata dal docente.

Nomine da GI 

In questo caso le cose si complicano. La supplenza in questo caso è gestita dal Dirigente Scolastico e sappiamo che qualche volta i docenti incontrano la chiusura da parte dei collaboratori del DS a eventuali modifiche di orario.

Modalità di completamento orario

Non è possibile superare orario intero tra scuola statale e scuola paritaria

L’art 13 comma 21 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022  dispone che il completamento orario, possibile anche tra scuola statale e scuola non statale, non può superare comunque l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento.

Pertanto, tale limite di orario deve essere quindi rispettato anche nel caso di completamento tra scuola non statale e scuola statale.

Completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE

È possibile, fermo restando il limite orario settimanale, completare con supplenze assegnate dalle GAE e dalle GI (es. 6 ore assegnate dalle GI e 12 ore assegnate dalle GAE).

Completamento orario tra ordini di scuola diversi

Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (es. 12 ore di A022 e 6 ore di A011).

Pertanto, nel caso specifico è possibile, con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente
personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.

Di contro, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.

Completamento orario tra materia e sostegno

È possibile.
Il completamento orario tra materia e sostegno è possibile quando si tratta dello stesso ordine di scuola (es. 12 ore di lettere e 6 ore di sostegno di I grado).
Se si tratta di ordini di scuola/gradi diversi, è possibile solo tra I e II grado (es. 12 ore di materia I grado e 6 ore sostegno II grado).

Limite di scuole o di comuni

Il limite è di “massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni”, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.
Quest’ultimo è da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto (non esiste più il limite dei 30 km).

È utile precisare che negli anni il limite delle tre scuole in due comuni è stato spesso derogato dalle contrattazioni decentrate regionali o direttamente dagli USR/uffici Scolastici.

Alcuni Uffici Scolastici hanno più volte precisato che è possibile derogare dai due comuni solo quando i tre comuni insistono su una sola presidenza e che in ogni caso i dirigenti scolastici devono favorire l’articolazione dell’orario di servizio tra le diverse sedi scelte.

È quindi utile che il docente faccia riferimento all’Ufficio Scolastico della propria provincia.

L’unicità di insegnamento

Il completamento orario può infatti avvenire salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Non sarà quindi possibile completare nel caso ad esempio di posti di sostegno con rapporto 1/1 (che non possono quindi essere “spezzati”) oppure quando il completamento significherebbe “spezzare” un posto o una cattedra relative ad una materia che può essere insegnata da un solo docente (non è infatti possibile che una materia, ad esempio Storia, sia insegnata nella stessa classe da due docenti).

Completamento orario tra due province

Non è mai possibile il completamento orario tra due province.

Completamento orario: diritto o solo possibilità?

Il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente Scolastico spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche non solo con i desiderata degli insegnanti (nei limiti del possibile) ma anche con la loro presenza su più scuole.

Il “conserva titolo al completamento di orario ” deve essere visto come una possibilità a nostro parere sempre accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente.

Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe o potrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.

Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” della normativa possa diventare reale.

Molto dipende anche dalla fase in cui viene attribuita la supplenza: in numerose scuole l’orario è ancora provvisorio proprio per consentire di organizzare al meglio la didattica, altri insegnanti arriveranno, siamo certi che il buon senso prevarrà per tutti.

Per consulenze è possibile scrivere a [email protected]
Non è assicurata la risposta individuale, ma la trattazione di temi generali nei tag SupplenzeImmissioni in ruoloConcorso infanzia e primariaconcorso secondaria

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