Docenti di potenziamento tappabuchi: fenomeno che non accenna a diminuire. La normativa ed i possibili rimedi

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Docenti di potenziamento: numerose le lamentele giunte in redazione in riferimento al fenomeno della copertura supplenze dei colleghi docenti assenti. I progetti presentati dagli insegnanti su posto di potenziamento spesso vengono disattesi in sede di predisposizione, elaborazione e approvazione del PTOF. Risultato? Insegnanti scoraggiati a causa di una normativa che incredibilmente consente vengano utilizzati per poche ore in base alle loro competenze, abilitazione e capacità didattico-educative a fronte della maggior parte del loro monte orario, se non intero, utilizzato per coprire le assenze dei colleghi. Forse è arrivato il momento di un intervento legislativo netto di fonte primaria che metta fine a queste discriminazioni di natura professionale che coinvolgono i medesimi docenti assegnati su posto di potenziamento.

Lettere in Redazione – Docente di potenziamento utilizzato per le supplenze

Una  insegnante neoassunta in ruolo lamenta l’assegnazione dell’intero monte ore settimanale esclusivamente per la sostituzione dei colleghi assenti. La situazione al momento è giustificata dall’emergenza di coprire i posti non ancora assegnati ai supplenti, ma anche nel corso dell’anno scolastico almeno la metà delle ore sarà destinata alle supplenze.

sono molto scoraggiato – conclude il nostro lettore – si tratta dei miei primi anni di servizio e dovrebbero essere caratterizzati da grande entusiasmo ed energia, invece…; potete chiarirmi le idee? Qual è la normativa a riguardo? Posso fare qualcosa per cambiare questa situazione?

Docenti di Potenziamento – La Normativa risale alla Legge 107 del 2015

L’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

La figura del docente di potenziamento, nasce quindi allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa. Molto spesso però, nella prassi delle scuole, avviene che il docente di potenziamento finisca per essere utilizzato in modo inappropriato, utilizzo che si discosta ampiamente dal leitmotiv che lo ha originato. Ed è quanto sta accadendo al docente del nostro quesito: un impiego totale, per il momento, successivamente per metà del proprio orario, nelle supplenze. È una questione annosa, quella dell’insegnante utilizzato invece che per potenziare l’offerta formativa, come Tappabuchi. Parliamoci chiaro: capita in non pochi casi, che le Scuole, i Dirigenti scolastici siano maggiormente interessati a coprire le assenze dei docenti la mattina utilizzando il docente di potenziamento, che al progetto [musicale-pianistico in questo caso] inserito nel PTOF e gli effetti strategico-educativi che può produrre in termini di miglioramento dell’offerta formativa per gli studenti.

Chiarimenti sulla posizione dei docenti con ruolo di potenziamento

Non essendoci stati cambiamenti, rimangono inalterate le indicazioni date dal Miur nella nota 2852 del 5 settembre 2016, la quale pone l’attenzione sui seguenti punti:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
  • in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa”;
  • le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;

Attenzione: è una nota ministeriale; non è sufficiente. Come dicevamo sopra è necessario un intervento legislativo di fonte primaria

Non è corretto utilizzare i docenti su posto di potenziamento esclusivamente per le sostituzioni

L’assegnazione del docente utilizzato sul potenziamento deve essere prevista nel PTOF e, pertanto, disposta all’inizio dell’anno scolastico. Quindi nel PTOF devono essere obbligatoriamente definite le attività di potenziamento e organizzative nonché l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato. Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

“Eventuali ore” può voler dire tutte le ore o solo qualcuna. Da un punto di vista normativo c’è ancora strada da fare; negli ultimi anni sembrava essersi affievolito il fenomeno che vedeva i docenti di potenziamento o insegnanti con alcune ore a disposizione essere impegnati in sole attività suppletive… ma dalle lettere che riceviamo in redazione il problema non sembra essere vicino alla soluzione. Eppure la nota del 5 settembre 2016 è molto chiara.

Basterebbe redistribuire le ore di potenziamento, destinate alle sostituzioni, tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia e non solo ad uno specifico insegnante. Le supplenze verrebbero così dilazionate in modo da garantire al docente di potenziamento un monte orario da espletare nelle “vere attività” di arricchimento dell’offerta formativa.

Ciò può avvenire tramite un atto gestionale da parte del Dirigente scolastico che secondo Normativa procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

Ad esempio, tra i criteri per  l’utilizzo dei docenti di potenziamento, il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio, potrebbe prevedere un limite massimo (ad es. fino a sei ore settimanali)  di ore destinate alle sostituzioni tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia, quindi con posto curricolare, sostegno e potenziamento; di conseguenza eliminare la possibilità di assegnazione ad un unico docente del suo intero monte orario da relegare alle sole supplenze. Questo potrebbe essere un primo passo: sollevare la questione al Collegio docenti che effettua la proposta in tal senso, in attesa di delibera definitiva del Consiglio di Istituto. C’è da dire che…

In casi particolari, per situazioni problematiche rilevate, sulla base dei dati a propria disposizione e valutata attentamente la situazione specifica, al fine di garantire le migliori condizioni organizzative e didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare rispetto ai criteri precedentemente indicati, compiendo motivate scelte funzionali alla piena attuazione del diritto all’apprendimento degli studenti.

Ad esempio potrebbe non essere semplice da un punto di vista organizzativo redigere un Orario di servizio per tutto il corpo docente nel quale vengano assegnate delle ore a disposizione da redistribuire tra tutti gli insegnanti. O magari quest’ultimi potrebbero esprimere il loro dissenso nel vedersi attribuire delle ore da destinare ad attività di potenziamento. Anche per quanto riguarda quanto stabilito dal CCNL 2016-18 vero è che il Collegio/Dipartimenti disciplinari delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia (attività di potenziamento e di tipo organizzativo) ma sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. 

La prassi più recente è quella di redistribuire le ore di potenziamento tra i docenti del dipartimento con materia medesima dell’insegnante in questione. Quindi cattedre miste, con docenti assegnati su posto comune che svolgono attività di potenziamento e viceversa. Ma purtroppo non sempre è possibile tale opportunità in quanto i docenti di potenziamento a volte sono abilitati per una classe di concorso non presente nell’organico dell’istituto scolastico di cui fanno parte. Ma anche in quest’ultimo caso è sufficiente che ogni docente dell’istituto abbia a disposizione un’ora del proprio monte orario per supplire i colleghi assenti così da non gravare solo su una determinata figura professionale.

L’insegnante su posto di potenziamento è ancora solo il supplente tappabuchi?

Docente di potenziamento, scelto sulla base di titoli e poi impegnato solo in supplenze – Orizzonte Scuola

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