Trasferimento e graduatoria interna di istituto: quali priorità per docenti con legge 104 e quali requisiti per usufruirne

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Una delle precedenze previste per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto interessa i docenti che usufruiscono della Legge 104/92 per assistenza a familiare disabile con art.3 comma 3. Vediamo di quali priorità hanno diritto i docenti beneficiari e quali condizioni sono necessarie per poterne usufruire.

Cosa dice il contratto

La precedenza è quella prevista nell’art.13 comma 1 punto IV) del CCNI sulla mobilità la cui validità è triennale (a.a. s.s. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22), che riguarda l’assistenza al coniuge, l’assistenza al figlio con disabilità, l’assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, l’assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

I docenti beneficiari di questa precedenza hanno i seguenti diritti:

1- valutazione prioritaria della loro domanda di trasferimento a prescindere dal punteggio, rispetto ai docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

2- esclusione dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la loro titolarità nella scuola.

Per usufruire di questi diritti, però, i docenti devono possedere precisi requisiti e devono essere rispettate specifiche condizioni come stabilisce il contratto

Mobilità, quando si applica la precedenza

La precedenza si applica nella I fase della mobilità (trasferimento all’interno del comune) solo tra distretti diversi dello stesso comune, nella II fase (trasferimento tra comuni della stessa provincia) e nella III fase (trasferimento interprovinciale ) per i genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità o per chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione civile e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità

Nei trasferimenti interprovinciali, quindi, è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Condizioni necessarie per il figlio che assiste genitore disabile

Per poter usufruire della precedenza nei trasferimenti, il figlio che assiste un genitore disabile in qualità di referente unico, deve essere in possesso dei requisiti legati alla presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

  2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

  3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Mobilità, dove si applica la precedenza

La precedenza si applica esclusivamente per i trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il familiare disabile e a condizione che sia stata espressa come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Questa precedenza vale sempre anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Si applica la precedenza anche per i trasferimenti della I fase , limitatamente ai comuni con più distretti.

Mobilità, come devono essere inserite le preferenze nella domanda per usufruire della precedenza

Per usufruire della precedenza nella mobilità è necessario esprimere come prima preferenza il comune o il distretto sub comunale (per comuni con più distretti), in cui risulta domiciliato il familiare disabile.

È possibile, prima di inserire la preferenza sintetica nel comune o nel distretto su-comunale, indicare preferenze analitiche relative a scuole ubicate in tale comune o distretto.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il familiare disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto

I docenti beneficiari della precedenza prevista nel punto IV) dell’art.13 del CCNI, hanno diritto, in presenza delle condizioni indicate nel comma 2, all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto al fine di tutelare la loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Per usufruire di questo diritto devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni indicate nel punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento di questi docenti, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine con il quale le precedenze sono inserite nel comma 1 dell’art.13.

Decadenza del beneficio della precedenza

Il personale beneficiario delle precedenza per assistenza a familiare disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92 è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tale precedenza.

Nel caso di esclusione dalla graduatoria interna di istituto, il venir meno di tale diritto determina la predisposizione, da parte della scuola di titolarità del docente, di una nuova graduatoria interna di istituto. In questo caso, infatti, il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

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