Gestione dei contributi volontari e delle tasse delle famiglie: esempio di regolamento

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Si ritiene opportuno effettuare la distinzione tra tasse scolastiche erariali e obbligatorie per gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e assolto l’obbligo scolastico, dunque normalmente per gli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori, e contributi scolastici, destinati all’Istituto per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli studenti.

Le tasse scolastiche (versate direttamente allo Stato)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo: le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere, quindi, pagate dalle famiglie che iscrivono i propri figli ultrasedicenni, normalmente al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado.

Sono, dunque, esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali gli studenti che, infrasedicenni, si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Le tasse erariali allo Stato

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate allo Stato, alternativamente mediante:

  • versamento in c.c.p., indicando la causale e utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali;
  • versamento mediante bonifico bancario, intestato a Agenzia delle Entrate indicando il nominativo dello studente e la seguente causale: Tasse scolastiche – così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

La dispensa

L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche dovuto allo Stato.

L’esonero può essere ammesso per:

  • meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta;
  • motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il Ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.);
  • appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: 1) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; 2) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 3) ciechi civili.
    Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i
  • figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

Cosa è necessario per ottenere l’esonero

Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

  • ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi;
  • l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;
  • i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

I contributi scolastici (versati all’Istituto)

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a far fronte alle spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica nonché alle spese per la manutenzione di ambienti scolastici e al loro adeguamento alle esigenze degli studenti che, purtroppo, non sempre gli enti locali preposti riescono a soddisfare.

Il contributo di solidarietà

Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad assicurare l’incremento stabile della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere; basti pensare alla cura necessaria dovuta alle attrezzature presenti nei laboratori informatici di cui è dotata questa Scuola e alle spese per l’innovazione tecnologica e per il decoro delle strutture scolastiche.

La scuola bene comune

La scuola, in quest’ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale, è anche un bene comune della cittadinanza e, in particolare, della comunità scolastica che la fonda, per cui oggi il contributo si configura come un dovere morale che sancisce il senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio territorio e, dunque, il futuro dei propri figli.

Chi fissa l’importo dei contributi?

Il Consiglio di Istituto, con l’obiettivo di contemperare le esigenze della comunità scolastica con la disponibilità delle famiglie, fissa il contributo ordinario.

Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera ulteriori contributi, per esempio:

  • per lo svolgimento dell’esame di qualifica durante il corso di studi;
  • per lo svolgimento dell’esame integrativo finalizzato all’iscrizione (o passaggio ad altro corso) di studenti a classi successive alle prime;
  • per lo svolgimento di esami di idoneità finalizzati all’iscrizione di nuovi studenti a classi successive alle prime.

Una volta effettuato il versamento, l’attestazione del pagamento o la copia della ricevuta dovrà essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Istituto per il suo inserimento nel fascicolo personale dello studente.

È possibile anche il versamento collettivo, che non risulterà però detraibile fiscalmente.

Indicare una delle causali di seguito specificata:

  • Contributo scolastico ordinario A.S. 20___/____ (es. 2021/22)
  • Contributo scolastico per classe digitale A.S. 20____/____
  • Contributo per esame di qualifica A.S. 20___/___
  • Contributo per esame idoneità A.S. 20___/___
  • Contributo per esame integrativo A.S. 20___/___

Il rimborso del contributo ordinario già versato potrà essere ottenuto solo in caso di trasferimento o di ritiro dalle lezioni, se richiesto per iscritto entro e non oltre l’inizio delle attività didattiche.

Non è previsto il rimborso dei contributi diversi da quello ordinario.

Utilizzo dei fondi

Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali:

  • Innovazione tecnologica: acquisto e manutenzione di attrezzature tecnologiche in genere, software e
    materiale di consumo, attrezzature scientifiche, strumenti e materiali per laboratori di indirizzo;
  • Piccoli interventi di manutenzione e acquisti di suppellettili, in assenza dell’intervento dell’Ente locale;
  • Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad es. esperti esterni, biblioteca di classe, potenziamento linguistico, fotocopie e stampe per approfondimenti e
    verifiche, ecc.).

Modalità di gestione e rendicontazione

Il contributo sarà versato dalle famiglie entro una data prefissata dal Consiglio di Istituto.

Entro il termine dell’attività didattica, il Dirigente scolastico procederà agli acquisti di beni e servizi previsti secondo le disposizioni normative vigenti, all’interno della normale attività negoziale effettuata dall’Istituto; eventuali eccedenze saranno accantonate per l’anno scolastico successivo.

Entro il 31 dicembre successivo al termine dell’anno scolastico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto una adeguata rendicontazione delle risorse introitate.

Il Regolamento

Sono numerose le scuole che si forniscono di un apposito regolamento per gestire tali contributi. Tra questi, particolarmente interessante, appare essere il regolamento adottato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Garrone” di Canosa di Puglia e Barletta diretto, con una eccezionale competenza, dal dirigente scolastico Prof. Antonio Francesco Diviccaro.

Regolamento per gestione dei Contributi Volontari famiglie

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