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Orario giornaliero di un docente: qual è il numero minimo e massimo di ore, tra insegnamento e riunioni?

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Se è chiaro quante ore settimanali deve svolgere un docente, nulla dice il Contratto sull’orario giornaliero. Come ci si regola in questi casi?

Orario di lavoro giornaliero e CCNL Scuola

Contrattualmente la materia è regolata solo per gli ATA: l’art. 51/3 del CCNL/2007 prevede che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Per il personale docente, invece, è regolato contrattualmente solo l’orario massimo settimanale: l’art. 28 comma 5 dispone che l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Direttiva europea

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’ orario di lavoro” prevede all’art. 8, comma 1 che qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Il comma 2: Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Conclusioni

Come più volte detto, non esiste in materia una previsione contrattuale.

“Se poi volessimo trovare un “difetto” -commenta il segretario nazionale UIL Scuola Paolo Pizzo –  anche alla direttiva europea sopra citata, l’art. 2/3 chiarisce che  “Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

Pertanto, a mio avviso, fermo restando che la direttiva europea deve essere un punto di riferimento (si parla, in questo caso, comunque di orario che ecceda il limita delle 6 ore) la questione non può che essere inserita in un regolamento interno che appunto preveda un orario massimo giornaliero di lavoro che il docente non può superare tenendo conto di numerosi fattori, come il numero delle classi, la materia insegnata, gli impegni collegiali ecc. (così come dovrebbe prevedere quante ore “buca” è possibile avere e altre questioni riguardanti sempre l’orario).”

Purtroppo – aggiungiamo noi – questo aspetto è poco curato nelle scuole, anche perché tante altre problematiche incombono. Non è raro che i docenti siano costretti a pranzare fuori casa,  e a fare una full immersion tra lezioni in classe e impegni collegiali pomeridiani.

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