ATA: per fragili lavoro agile fino al 31 dicembre, assenza equiparata a ricovero. No smartworking per chi non ha Green pass

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Personale ATA: le ultime novità sullo svolgimento del lavoro alla luce degli ultimi decreti e chiarimenti ministeriali. Il lavoro agile è previsto fino alla fine dello stato di emergenza, 31 dicembre 2021, per i lavoratori fragili; non è invece consentito a coloro che non sono in possesso del Green pass, obbligatorio dal 1° settembre. Dal 15 ottobre in presenza tutta la PA.

Fino al 31 dicembre lavoro agile per i fragili

Per essere inserito nella categoria dei lavoratori fragili l’ATA deve essere in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Sono infatti considerati lavoratori fragili “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Fino al 31 dicembre il personale con le caratteristiche sopra dette può svolgere il lavoro in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Assenza equiparata a ricovero

Quando non è possibile ricorrere al lavoro agile, l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia.

Legge 24 settembre 2021 133:

Art. 2-ter (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili). – 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 481, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Ovvero

Legge 30 dicembre 2020 n 178 

Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

E quindi: “[…] il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato […] i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.”

Niente smartworking per chi non ha Green pass

Il ministero con apposita FAQ ha chiarito che lo smartworking non è previsto per coloro che non sono in possesso del Green pass:

Il restante personale che non ha la certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione – chiarisce ancora il ministero. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34/2020.

Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.

Niente lavoro agile per il personale scolastico senza Green pass, Ministero: dal 15 ottobre in presenza tutta la PA

Controllo Green pass all’ingresso

Il controllo del Green pass deve essere effettuato una volta al giorno, ovvero all’ingresso ed è valido per l’intera giornata lavorativa.

“Le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa”, chiarisce il ministero.

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Pubblicato in ATA

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