Docenti neoimmessi in ruolo, chi è esonerato dal ripetere anno di prova e formazione

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I docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2021/22 devono svolgere l’anno di formazione e prova. Alcuni di essi però non devono ripeterlo. Ecco chi

Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo come si articola l’anno di formazione e prova dei docenti tenuti a svolgerlo, ai sensi del DM n. 850/2015.

Anno di prova e formazione

Il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti ovvero che hanno ottenuto il passaggio di ruolo si articola nelle seguenti attività:

  • incontri iniziali e di restituzione finale (6 h)
  • laboratori formativi (12 h)
  • attività di peer to peer (12 h)
  • formazione online sulla piattaforma Indire (20)

Svolte le suddette attività (che ammontano complessivamente a 50 ore di formazione), gli interessati sostengono il colloquio innanzi al comitato di valutazione e poi sono confermati o meno in ruolo dal dirigente scolastico che, a tal fine, tiene conto del parere espresso dal comitato, dal quale può motivatamente discostarsene.

Il superamento dell’anno di prova è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di effettiva attività didattica. Senza lo svolgimento dei predetti giorni, i docenti in questione non possono essere ammessi al colloquio, non superano l’anno di prova e devono ripeterlo.

Il rinvio e la conseguente ripetizione dell’anno di prova, a causa del mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica, non ha dei limiti, diversamente dai casi in cui il docente non supera l’anno di prova (quindi in presenza di un provvedimento di mancato superamento emesso dal dirigente scolastico). In quest’ultimo caso, l’anno di prova può essere ripetuto una sola volta.

Cosa accadrebbe se un docente neoimmesso in ruolo non dovesse superare l’anno di prova?

Chi è esonerato dall’anno di prova

La nota n. 30345del 4 ottobre 2021 ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.

In definitiva, l’anno di prova non va ripetuto nel medesimo grado di istruzione, ma va svolto una sola volta. Conseguentemente sono esonerati dallo svolgimento del periodo di formazione e prova:

  • i docenti che ottengono una nuova immissione in ruolo nel medesimo grado di istruzione (magari cambiando regione ovvero provincia, tramite un diverso canale di reclutamento);
  • i docenti che ottengono il passaggio di ruolo in un grado di istruzione, relativamente al quale avevano già superato l’anno di prova;
  • i docenti assunti con riserva, che hanno superato il periodo di prova (sempre con riserva), e sono nuovamente assunti nello stesso grado di istruzione;
  • i docenti trasferiti da posto comune a posto di sostegno nello stesso grado di istruzione.

Anno di prova e formazione, chi deve svolgerlo e chi no. Le indicazioni [con VIDEO GUIDA]

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