Docenti, supplenza persa perché non è possibile modificare l’orario per il completamento

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insegnante

Si tratta di un aspetto della vita scolastica dei docenti precari spesso trascurato: l’impossibilità a completare l’orario di servizio, dopo aver ricevuto uno spezzone, a causa di orari “immodificabili”.

Ci scrive una docente

Sono una docente che lavora attualmente con uno spezzone di 6h. Ho ricevuto da un’altra scuola una convocazione di 12 h per sostegno, che ho accettato per completare l’orario a 18h. la seconda scuola mi ha impedito di prendere la supplenza, perché non disposta a cambiare l’orario per adeguarlo a quello di 6 ore già esistente. È possibile che questo avvenga?

e un’altra

Fino a poco fa mi arrivavano diverse convocazioni ma io ho dei vincoli di orario perché ho già una mezza cattedra però da qualche giorno non mi arriva più nulla ho qualche speranza che ci siano ancora supplenze?

Supponiamo che le due supplenze di cui parliamo siano spezzoni orari almeno fino al 30 giugno. La richiesta di modifica dell’orario per una supplenza temporanea infatti, seppure comprensibile, potrebbe infatti risultare di difficile applicazione.

Il completamento di orario e l’OM n. 60/2020

Le disposizioni inserite nell’OM n. 60/2020, che regola le supplenze per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 parla di completamento orario, ma al solito si ferma all’odioso “conserva titolo” che da un lato può essere inteso come diritto, dall’altra come possibilità (fortunatamente mai come obbligo).

La normativa pone, giustamente, dei paletti

  • ad essere interessati sono i docenti in servizio su spezzone, conferito in assenza di posti interi
  • il completamento di orario può avvenire solo in una provincia
  • il completamento di orario può avvenire solo fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento
  • il posto offerto a supplenza si può frazionare, purché si mantenga l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Dunque, la normativa ci dice che il posto si può frazionare.

Si deve farlo sempre, a prescindere? No, altrimenti il Ministero non avrebbe scritto “si può”.

Non lo si deve fare per non stravolgere l’orario? C’è un limite temporale entro il quale farlo? A settembre sì e ad ottobre no?

Se da un lato è corretto mantenere quanto più possibile stabile l’orario per non spezzare quegli equilibri possibilmente raggiunti a fatica per organizzare al meglio la didattica (docenti in servizio in più scuole, docenti in compresenza, incastro con la presenza di insegnante di sostegno, esigenze individuali) dall’altro  – a nostro parere bisogna considerare anche le singole situazioni.

Per il docente precario che lavora solo per 6 ore, quindi al limite della sussistenza, arrivare a 18 ore con lo spezzone di 12 significa assicurarsi un anno di lavoro dignitoso.

Ci risulta inoltre che in tante scuole l’orario è ancora “provvisorio” proprio perché si è in attesa delle ultime nomine e solo a organico definito si possono mettere dei paletti, cercando quanto più possibile di contemperare le esigenze didattiche con quelle personali.

Un lavoro immenso per la vicepresidenza, di solito impegnata in questa fatica, sulla quale si regge il buon andamento delle lezioni.

Per consulenze è possibile scrivere a [email protected]

Non è assicurata la risposta individuale, ma la trattazione di temi generali nei tag SupplenzeImmissioni in ruoloConcorso infanzia e primariaconcorso secondaria

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