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Infortuni a scuola tra ricreazione e attività motoria. Casi

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Una casistica importante di contenziosi nell’ambito scolastico riguarda le richieste risarcitorie in ordine agli infortuni subiti dagli studenti durante l’attività scolastica. La giurisprudenza nel corso degli anni ha definito dei paletti ben definiti anche se a volte emergono delle puntualizzazioni che non passano inosservate, come nei casi che ora sinteticamente commentiamo.

Nel caso di servizio post scolastico la palla della responsabilità tra scuola e Comune

Il Tribunale Ravenna con Sent., 29-05-2020 afferma sul punto che “in via puramente teorica, deve osservarsi che laddove il Comune offra ai cittadini un servizio post scolastico appaltato ad una società terza, può sussistere, in astratto, in capo all’Ente una responsabilità ex 1228 c.c. per il fatto dell’ausiliario. In base alla regola generale di cui all’art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass. sentenze nn. 22619/2012, 1883/1998, 1855/1989). Parimenti, sempre in via teorica, deve ricordarsi che sono consolidati i principi di diritto in materia di responsabilità “ex contractu” dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante (cfr., da ultimo, Cass. sent. n. 22800/2017), essendo, in particolare, tenuta la prima ad assicurare l’assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l’attività scolastica in tutte le sue espressioni e quindi a vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 3695/2016)”.

Il dovere del DS di garantire la scuola sicura
Rileva sempre il tribunale romagnolo che “ciò comporta, allora, che debba ravvisarsi un obbligo del dirigente dell’istituto scolastico di attivarsi affinché sia garantita la sicurezza dei luoghi in cui gli allievi fruiscono delle prestazioni scolastiche e di quelle post scolastiche – anche solo inibendo l’accesso a luoghi pericolosi, nelle more dell’effettuazione di un intervento manutentivo da parte dell’Ente comunale -, con conseguente responsabilità della P.A. scolastica in caso di lesioni patite da allievi all’interno di edifici scolastici per effetto della insidiosità dei luoghi. E si osservi che l’avverarsi di un incidente in danno di un alunno al di fuori dell’orario ordinario di scuola (vale a dire nel corso di un servizio pomeridiano post scuola, gestito dal Comune all’interno dell’Istituto) ed a causa della pericolosità dei luoghi, non pare poter precludere, per ciò solo, il configurarsi di una responsabilità dell’Amministrazione scolastica, per essere – al più – la circostanza dell’orario di verificazione del sinistro idonea ad incidere sull’individuazione del titolo di tale responsabilità”.

Nel caso di caduta accidentale durante il gioco di nascondino dello studente la scuola non è responsabile
“La caduta del minore al momento del fatto e il danno da questi sofferto (furono, dunque, determinati da una causa non imputabile all’educatrice, che aveva il compito di vigilare sugli allievi e neppure alla scuola (o all’ente Comunale), che erano tenuti a garantire la sicurezza dei luoghi. È evidente, infatti, l’eziologia meramente accidentale della caduta del minore sul cui verificarsi non incise, quindi, né l’omissione dell’obbligo di vigilanza dell’educatrice – posto che il comune gioco del nascondino non può certo ritenersi un’attività da inibire da parte dell’addetta alla vigilanza dei minori, che era presente allo svolgersi del gioco (…)”.

Durante la ricreazione quando si attenuano le tensioni la vigilanza deve essere alta

La Corte d’Appello L’Aquila, con Sent., 19-05-2020 afferma invece che “se è pur vero che un ragazzo di tredici anni è in grado di autodeterminarsi, è anche vero che il contesto in cui si è verificato il sinistro e cioè durante la pausa delle lezioni, determina un fisiologico attenuarsi delle tensioni e del rigido controllo cui sono sottoposti i ragazzi, che se non monitorato adeguatamente può ingenerare, come nel caso di specie, una reciproca eccitazione di gruppo a tenere condotte non consone allo stato dei luoghi e un abbassamento del livello di attenzione rispetto a pericoli che in situazioni diverse risultano adeguatamente percepiti. La mancata prova degli odierni appellati, circa l’assolvimento da parte dell’insegnante dell’obbligo di vigilanza e protezione posto a suo carico, impone l’accoglimento del ricorso(….)Ai fini della configurazione della responsabilità dell’insegnante per l’infortunio procurato dall’alunno a sé stesso, è sufficiente che i genitori del minore provino che l’evento nefasto si sia verificato durante l’orario scolastico. È poi onere dell’istituto provare che lo stesso sia stato verificato per causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante”.

La vigilanza durante lo svolgimento di attività sportiva deve essere elevata
Anche la Corte d’Appello Bari Sez. III, Sent., 13-02-2020 conferma che in determinate occasioni la vigilanza a scuola deve essere più elevata che mai. Nel caso specie lo studente all’epoca dei fatti per cui è causa, frequentava la quinta elementare e si trovava impegnata nella lezione di educazione motoria tenuta nella palestra della scuola. In dette circostanze di tempo e di luogo lo studente andava ad urtare contro una cornice in profilato metallico che delimita il campo sportivo all’interno della palestra e che, nella circostanza, sporgeva dal piano di base. Per effetto dell’urto riportava dei danni. Sul punto i giudici osservano che stante l’età dello studente e che la classe fosse impegnata in attività sportiva e di gioco, in uno spazio ampio come quello di una palestra, si “rendevano ancora più intensi i doveri di protezione (sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.), e, di fatto, ancora più gravoso l’onere della prova liberatoria. Ciononostante, la Congregazione si è limitata ad invocare il caso fortuito, senza fornire la prova rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. La responsabilità dell’occorso, dunque, resta a carico del convenuto”.

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