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Collaboratori scolastici con prima posizione economica art. 7: cos’è, mansioni, benefici economici

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La disciplina della progressione economica trova origine nel CCNL 2006-2009 art.62 che rimandava ad apposita sequenza contrattuale la disciplina delle posizioni economiche per la valorizzazione del personale A.T.A. delle aree A e B, nell’art.2 della apposita sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 nonché nell’art.9 del successivo Accordo nazionale del 20 ottobre 2008.

Comunemente definita “1° posizione ex art.7”, in riferimento all’art.7 del CCNL del 7 dicembre 2005 che la introdusse, per i collaboratori scolastici (area A della tabella C allegata al CCNL 2006-2009) consiste in aumento stipendiale, dopo aver frequentato con esito favorevole un apposito corso di formazione finalizzato all’assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità.

Si tratta perciò di uno sviluppo orizzontale della carriera.

Il beneficio economico, pari a € 600,00 annui corrisposte in 13 mensilità, mediante sistema del Cedolino Unico, quindi direttamente in busta paga entra nel trattamento retributivo fondamentale. Tali importi sono anche pensionabili, cioè saranno valutati dall’INPS per il calcolo della quota di pensione, ed entrano a far parte anche del calcolo utile del trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS e TFR).

Mansioni ulteriori, come funziona?

Ai collaboratori scolastici titolari della prima posizione economica sono attribuiti ulteriori mansioni lavorative, aggiuntive a quelle previste dal profilo professionale previsto nei CCNL. La distribuzione dei compiti, dei reparti e dei carichi di lavoro, comprese le mansioni in esame avviene secondo il piano annuale delle attività del personale A.T.A., proposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e adottato dal Dirigente scolastico.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad incarichi per

  • l’assistenza di base e la cura materiale degli alunni disabili,
  • primo soccorso,
  • piccola manutenzione di beni mobili;
  • cura del verde nei locali di stretta pertinenza della scuola;

L’art. 4 dell’Accordo Nazionale del 2008 stabilisce che le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica vanno determinate in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, tra dirigente scolastico e parti sindacali.

Cosa succede in caso di inidoneità al lavoro?

L’Accordo nazionale del 25 ottobre 2018 prevede per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, con apposita certificazione della Commissione medica di verifica o del medico competente nominato dalla scuola, l’affidamento delle mansioni congrue rispetto alle sue possibilità accertate, secondo criteri e modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola scuola, anche se il lavoratore risulti titolare della posizione economica.

Dunque, il lavoratore non decade dal beneficio economico in godimento.

Diverso è il caso invece in cui il lavoratore venga dichiarato inidoneo in modo assoluto e permanente, rendendolo impossibilitato ad assumere ulteriori funzioni individuate all’interno del profilo contrattuale di collaboratore scolastico. In tal caso l’iter sarà differente e più gravoso, fino ad arrivare potenzialmente alla risoluzione del contratto di lavoro.

Incompatibilità con l’accesso al fondo destinato agli Incarichi Specifici.

Il godimento del beneficio economico previsto per la prima posizione economica è incompatibile con l’accesso al fondo stanziato all’interno del Fondo MOF per il pagamento degli incarichi specifici, come prevede l’Accordo nazionale del 20 ottobre 2008.

In proposito, l’art. 47, comma 1, lett. B, del CCNL 2006-2007 prevede che siano attribuibili incarichi specifici, nei limiti delle disponibilità dimostrate dal personale e nell’ambito dei profili professionali presenti a scuola, per “lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa”.

Pertanto il collaboratore scolastico titolare della prima posizione economica, chiamato a svolgere ulteriori compiti e mansioni, non potrà percepire ulteriori pagamenti a titolo di incarico specifico.

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