Dottorato di ricerca: quando bisogna restituire le somme percepite

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L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della legge 448/2001 prevede che:

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

Nota 3567 del 12.02.2021 dell’USR Sicilia

La normativa di settore non prevede, dunque, una disposizione di legge che disponga che, in caso di mancato completamento del corso di dottorato di ricerca, il dipendente sia obbligato a restituire all’Amministrazione le somme erogatele durante il periodo di congedo straordinario. L’obbligo di ripetizione degli importi corrisposti è, peraltro, ricollegato dall’art. 2 alla sola ipotesi in …

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