Immissione in ruolo con riserva: è lecita la cancellazione dalle graduatorie? Sentenza

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E’ illegittima la cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo con riserva, cioè in conseguenza di una pronuncia cautelare resa in sede giurisdizionale, poiché non si tiene in considerazione la precarietà discendente da tale condizione. Lo ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), con la sentenza n. 10534 del 13 ottobre 2021.

La vicenda

Con ricorso collettivo sono state impugnate le istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021, adottate col d.m. n. 91/2020, nella parte in cui, nell’essere interpretate alla stregua di quanto indicato dalla nota n. 24335 dell’11 agosto 2020, statuiscono che la disposizione (art. 399, c. 3-bis, d.lgs. n. 297/1994) secondo la quale l’immissione in ruolo determina la cancellazione di tali docenti da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione di quelle formate al termine di concorsi ordinari ovvero di procedure concorsuali diverse da quelle di immissione in ruolo, sia estesa anche a quei docenti che siano stati immessi in ruolo con riserva in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali cautelare. Dapprima, con ordinanza, veniva accolta la domanda cautelare, con sospensione degli atti impugnati, mentre con la pronuncia in parola il Tar ha confermato quanto indicato in sede cautelare.

Art. 339, c. 3-bis, d.lgs. 297/1994

Ha stabilito che “l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

La precarietà dell’immissione in ruolo che discende dalla pronuncia cautelare

Attraverso gli atti impugnati dai ricorrenti l’Amministrazione ha inteso estendere tale disposizione anche a quei docenti che sono stati immessi in ruolo in conseguenza di una pronuncia cautelare resa in sede giurisdizionale, non tenendo in considerazione la precarietà discendente da tale condizione. Invece l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti, attesa la natura interinale e strumentale dei provvedimenti cautelari, la cui adozione soggiace all’esigenza di mantenere la questione non ancora compromessa integra in attesa della definizione nel merito del giudizio, escludendo la possibilità che, nelle more, si verifichino dei pregiudizi gravi e irreparabili nella sfera giuridica degli interessati. La natura dei provvedimenti cautelari postula che gli effetti generati dalla loro concessione siano anch’essi precari e suscettibili di venir meno all’esito della delibazione nel merito dei fatti di causa, non essendo dotati di alcuna stabilità. Ciò determina che la posizione dei ricorrenti non è sovrapponibile a quella di coloro che siano stati immessi in ruolo e, dunque, abbiano stipulato dei contratti a tempo indeterminato senza alcuna condizione o riserva.

L’accoglimento del ricorso

Per il Tar non è possibile interpretare estensivamente la disposizione dell’art. 399, c. 3-bis del d.lgs. n. 297/94, pertanto non si può disporre la cancellazione dei ricorrenti dalle graduatorie indicate da tale norma all’atto della loro immissione in ruolo con riserva per effetto di pronunce cautelari favorevoli ottenute in corso di causa.

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