Illegittima la “bocciatura” decisa dagli stessi componenti del CDC che cambiano idea senza motivazione. Sentenza

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Un caso particolare è quello trattato nella sentenza dell’8 ottobre 2021 n. 10379/2021 del TAR del Lazio. Riguarda un contenzioso in materia di “bocciatura” e conseguentemente mancata ammissione alla classe successiva ed il modus con il quale i componenti del CDC valutano la prova di uno studente.

Il fatto

Parte ricorrente  impugnava gli atti con cui l’Istituto Scolastico in esito alle operazioni di scrutinio finale successive alle prove di verifica del ripianamento delle carenze, deliberava la sua non ammissione alla classe successiva. In particolare, all’esito dello scrutinio finale, l’Amministrazione deliberava  di sospendere il giudizio relativo all’alunno, rinviando la formulazione del giudizio finale all’esito delle prove di verifica del ripianamento delle insufficienze conseguite nelle materie contestate. Parte ricorrente ha sostenuto le prove e all’esito di queste, il Consiglio di Classe, ha ritenuto di non ammetterlo alla classe successiva.

Il CDC che non ha gli stessi componenti va riconvocato in via di autotutela

Veniva originariamente contestata la non correttezza costituzione del Consiglio di Classe. A seguito della proposizione del ricorso originario, l’Istituto scolastico, in via di autotutela, stabiliva, dunque, “di procedere con successivo atto a riconvocare i Consigli di classe (straordinari) e svolgere nuovamente le operazioni di scrutinio”.

Se il CDC cambia radicalmente idea sulla valutazione di uno studente senza motivazione ciò è illegittimo

Afferma il TAR che  “in particolare, risultano del tutto immotivati e contraddittori i giudizi dei proff. -OMISSIS-che all’esito del primo scrutinio avevano espresso voto favorevole all’ammissione, mentre all’esito del secondo giudizio, hanno espresso voto contrario. E ciò del tutto incomprensibilmente, posto che, come correttamente indicato da parte ricorrente, i risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso scolastico e delle attività di recupero, oggetto di valutazione da parte dei docenti, erano gli stessi. Infatti, l’alunno non ha effettuato una nuova prova e il Consiglio di classe riconvocato si è limitato a esprimere una valutazione sulle prove già effettuate, con la conseguenza che appare inintelligibile cosa abbia indotto i due docenti a cambiare la propria valutazione in maniera così radicale”.

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