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Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Alcune precisazioni utili

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Il tema degli alunni o studenti che non intendano avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola presenta profili di rilievo di importanza non secondaria, sopratutto in merito all’individuazione e organizzazione delle attività alternative proposte dall’istituzione scolastica, alla garanzia del diritto all’istruzione e alle responsabilità connesse all’uscita dalla classe durante la lezione della materia.

La norma di riferimento.

Il d. lgs. 297/1994 “Testo unico sull’istruzione” all’art. 310 prevede e disciplina la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. In proposito stabiliscono che:

“Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media (è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori) o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.

Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica”.

La scelta.

Come prevede la norma dunque, la scelta va fatta ad inizio di ogni anno scolastico in apposita sezione online, non è previsto infatti alcun rinnovo tacito della decisione, ed avrà validità per tutto l’anno scolastico.

Le istituzioni scolastiche propongono pertanto un modulo riportante le scelte alternative all’insegnamento della materia, da eseguire durante le ore di religione cattolica, fornito dalle circolari del Ministero dell’Istruzione. Tra le opzioni indicate, sarà possibile scegliere:

  • attività didattiche e formative alternative;
  • attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente o educativo;
  • libera attività di studio e/o ricerca, senza assistenza di personale docente o educativo (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
  • allontanamento dal plesso scolastico, mediante entrata posticipata, uscita anticipata o uscita durante le ore intermedie di religione cattolica e rientro al termine.

Questo paradigma di scelta, frutto di apposito intervento legislativo e della sentenza n. 13 dell’11 gennaio 1991 della Corte costituzionale in merito alla legittimità al dettato della Costituzione, non può essere modificato dall’istituzione scolastica: né il Dirigente scolastico né il collegio docenti possono infatti ridurre le facoltà di scelta fornite alle famiglie e agli studenti.

Attività didattiche alternative all’IRC.

Come prevede la circolare ministeriale n. 368 del 1985, ancora in vigore, in presenza di richieste, le attività didattiche alternative devono essere organizzate dall’istituzione scolastica, attraverso apposita programmazione deliberata dal Collegio dei docenti, in merito ai contenuti delle attività.

Le attività saranno svolte, in appositi spazi dedicati, garantendo l’ordinaria vigilanza, secondo organizzazione prevista dal Dirigente scolastico, secondo tale ordine di priorità:

  • docenti interni, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra;
  • in subordine, con l’attribuzione di ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore settimanali a docenti che abbiano manifestato la propria disponibilità;
  • da ultimo, attraverso l’individuazione di docenti supplenti nominati dalle graduatorie di istituto con contratto a tempo determinato.

Chiaramente, tali incarichi non dovranno essere attribuiti a insegnanti di Religione Cattolica.

Allontanamento dalla scuola.

Qualora la famiglia o lo studenti effettui la scelta dell’allontanamento dal plesso durante le ore di religione cattolica, dovrà essere firmata apposita assunzione di responsabilità in merito ai profili della scelta.

Precisamente, affinché si verifichi la cessazione del dovere di vigilanza dell’istituzione scolastica ed il subentro della responsabilità del genitore o di chi esercita lo potestà è necessario che vi sia apposita dichiarazione per iscritto in tal senso, firmata dai genitori o da chi esercita lo potestà, che fornisca puntuali indicazioni circa le modalità di uscita dell’alunno da scuola e l’eventuale rientro successivo.

Per agevolare l’organizzazione degli allontanamenti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’IRC, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, i Dirigenti scolastici possono prevedere regolamentazioni interne che disciplinino la materia, anche prevedendo che le ore di insegnamento della religione cattolica corrispondano con la prima o l’ultima ora di lezione.

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