Contratti pluriennali delle istituzioni scolastiche con enti esterni, alcuni chiarimenti utili

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L’autonomia negoziale di cui godono le istituzioni scolastiche, come sancita dall’ art. 43 comma 1 del D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” permette alle stesse di concludere molteplici fattispecie contrattuali per la concreta realizzazione dell’offerta formativa.
Questa autonomia si estende, secondo le previsioni normative del regolamento di contabilità, anche alla sottoscrizione di contratti pluriennali.

Il contratto pluriennale si caratterizza e si differenzia rispetto ad altre fattispecie contrattuali, per la peculiare durata dello stesso che si estende oltre il singolo anno.

Ciò premesso è importante inquadrare questa fattispecie contrattuale da un duplice punto di vista:

  • punto di vista della procedura che l’istituzione scolastiche deve adottare per l’affidamento delle forniture, lavori o servizi, ai sensi del D.lgs. 50 del 2016;
  • e dal punto di vista della natura contabile e degli adempimenti richiesti in applicazione del D.I. 129 del 2018.

Contratti pluriennali e Codice degli appalti

Il tema affrontato in articolo pone molteplici dubbi in merito agli importi da porre a base di gara ai fini della scelta della procedura che dovrà essere utilizzata dalla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture; ma anche circa l’importo del CIG (codice identificativo gara) che deve essere richiesto sull’apposita piattaforma ANAC, e simili.

Dal punto di vista dell’applicazione della normativa principale in materia di contratti pubblici, al fine di determinare il valore dell’appalto ex art. 35 comma 4, è importante ricordare che non è possibile procedere con frazionamenti del valore dello stesso che potrebbero risultare artificiosi.

Quando si procede, ad esempio, alla stipulazione di un contratto di durata triennale, a base di gara deve essere posto l’importo totale per tutta la durata del contratto che si intende stipulare, e non l’importo relativo al singolo anno (sempre al netto dell’iva).

Ciò è determinante considerato che l’importo potrebbe causare variazioni in tema di scelta della procedura di affidamento da utilizzare nel rispetto della normativa vigente.

Basti pensare ai contratti di importo superiore a 10.000,00 euro ex art. 45 comma 2 lett.. a) del D.I. 129/2018, peri i quali è necessario rispettare i criteri e limiti deliberati dal Consiglio di Istituto.

Non è difficile ipotizzare che un contratto di durata pluriennale (per tutta la durata dello stesso) possa superare l’importo di 10.000 euro (al netto dell’iva) quale valore dell’appalto, determinando così il rispetto degli ulteriori criteri e limiti sopra menzionati.

Contratti pluriennali e D.I. 129 del 2018

Dal punto di vista contabile è importante soffermarsi sull’art. 45 comma1 lett. d) del D.I. 129 del 2018 il quale prevede che debba intervenire la delibera puntuale del C.d.I. per la sottoscrizione di contratti pluriennali.

1. Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:

d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale”

La ratio di tale previsione normativa si ravvisa nel fatto che l’organo deliberante in materia di programma annuale è il C.d.I., e lo stesso, nella sua funzione di organo della governance scolastica, approva il programma annuale autorizzando gli impegni di spesa nei limiti delle risorse destinate a ciascuna voce di spesa del piano delle destinazioni (attività o progetti), con riferimento all’esercizio finanziario al quale il P.A. si riferisce.

L’attività negoziale della scuola, svolta dal dirigente scolastico con il supporto del DSGA, deve necessariamente muoversi entro i limiti delle destinazioni di spesa dei singoli aggregati, con riferimento esclusivo all’esercizio finanziario in corso, salvo le specifiche eccezioni ex art. 17 comma 3, tra le quali figurano: “gli impegni per spese correnti o connesse a progetti pluriennali ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell’’esecuzione dei progetti”.

Non risulta pertanto possibile, come di fatto accade nel contratto pluriennale, assumere impegni di spesa che vadano oltre l’esercizio finanziario corrente, ammenoché non vi sia la richiamata delibera del C.d.I.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 45 comma 3:

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto”.

Nei contratti pluriennali l’operato del D.S. è vincolato sia in fase di stipulazione, ma anche in fase di esecuzione del contratto stesso, atteso che particolari vicende contrattuali quali la transazione, il recesso e la rinuncia, prevedono nuovamente la deliberazione del C.d.I.

Quali vantaggi per le istituzioni scolastiche?

Nella vita quotidiana delle istituzioni scolastiche non di rado si sottoscrivano contratti pluriennali, si pensi, a titolo esemplificativo, al servizio di cassa, o all’assicurazione, o ancora, a contratti di manutenzione e assistenza.

Le procedure per la stipulazione di un contratto pluriennale, come visto, sono maggiormente onerose dal punto di vista delle attività amministrative che la scuola deve porre in essere; ma vi sono anche importanti vantaggi:

  • la stipulazione di contratti di maggiore durata determina, di solito, una riduzione dei prezzi praticati dagli operatori economici, e quindi un risparmio per l’amministrazione scolastica;
  • Il contratto pluriennale garantisce, nel rispetto della normativa vigente, maggiore continuità nella realizzazione di particolari tipologie di servizi.

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