Fonti normative e struttura del conto consuntivo

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Nei prossimi giorni i Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole di tutta Italia saranno impegnati con uno dei più importanti adempimenti dell’anno: la redazione del conto consuntivo. In attesa di disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione, circa le tempistiche da rispettare quest’anno, proviamo ad addentrarci in tale difficile argomento con un linguaggio (si spera!) comprensibile ai meno esperti. In questo articolo ci si concentrerà, in particolare, sulle fonti normative e sulla struttura del conto consuntivo.

Anche le istituzioni scolastiche, al pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, sono chiamate alla redazione di un rendiconto generale. A differenza del programma annuale, volto a effettuare una stima delle risorse a disposizione e della loro destinazione, il conto consuntivo fotografa come l’attività gestoria sia stata effettivamente esercitata. Ciò spiega il motivo per cui la stesura di un simile atto sia di competenza del Direttore S.G.A. Mancando una discrezionalità nell’allocazione delle risorse, infatti, non vi è stata ragione di prevedere l’intervento del Dirigente Scolastico. Il Conto Consuntivo, pertanto, può essere definito come un insieme di documenti predisposti ed elaborati al fine di rappresentare i risultati della gestione dell’Istituzione scolastica, sia sotto il profilo della legittimità (gestione coerente con le norme dell’ordinamento giuridico) sia sotto quella dell’economicità (grado di raggiungimento di efficacia ed efficienza nell’uso delle risorse). Si tratta, quindi, di un documento determinante che, tuttavia, non soltanto riassume come le risorse siano state effettivamente utilizzate nel corso dell’esercizio trascorso ma che, al contempo, funge da strumento di raccordo tra la scuola, l’amministrazione centrale (Ministero delle finanze e Ministero dell’istruzione) e gli stakeholder (docenti, personale ata, genitori e alunni).

Le fonti normative

Sono diversi gli addentellati normativi:

  • decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129:
  1. Gli articoli 22 e 23 di tale complesso normativo disciplinano tanto la struttura quanto la procedura che porta all’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio d’Istituto;
  2. L’art. 40 inserisce, tra i documenti contabili che ogni scuola obbligatoriamente deve tenere, il conto consuntivo;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” che, all’art. 1, comma 601, espressamente prende in considerazione le istituzioni scolastiche;
  • legge 13 luglio 2015, n. 107 che, all’art. 1, commi 17 e 136, prevede la pubblicazione del conto consuntivo sul sito dell’istituzione medesima oltre che nel portale unico dei dati della scuola;

La struttura

La struttura del rendiconto generale della scuola si desume dall’art. 22, D.I. n. 129/2018. Esso, in particolare, è composto da due documenti finanziari:

  1. conto finanziario (modello H);
  2. conto patrimoniale (modello K);

e dai seguenti principali allegati:

  1. rendiconto di progetti/attività (modello I);
  2. situazione amministrativa definitiva (modello J);
  3. elenco dei residui attivi e passivi (modello L);
  4. prospetto spese per il personale (modello M);
  5. riepilogo per tipologia di spesa (modello N);

Analisi della struttura

a) il conto finanziario (modello H) riassume la gestione dell’esercizio trascorso e, quindi, i movimenti concretamente avvenuti. Esso comprende le entrate, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese, impegnate, pagate o rimaste da pagare. Esso viene esposto mediante un prospetto che evidenzia anche la programmazione iniziale: attraverso il modello H, infatti, è possibile confrontare quanto programmato in sede di redazione di programma annuale e quanto concretamente realizzato;

b) il conto del patrimonio (modello k) illustra il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti a fine esercizio nonché la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi. A titolo di esempio rientrano tra gli elementi attivi gli immobili, i macchinari e i crediti, mentre i debiti vanno annoverati tra gli elementi passivi.

c) il rendiconto di progetti/attività (modello I) riassume le entrate e le spese di ciascuna attività e progetto permettendo un raffronto tra il previsto e il realizzato;

d) la situazione amministrativa definitiva (modello J) da conto tanto del fondo di cassa a fine esercizio (fondo di cassa iniziale + riscossioni – pagamenti effettuati) quanto dell’avanzo, o disavanzo, di amministrazione (fondo di cassa finale – residui passivi + residui attivi);

e) l’elenco dei residui attivi e passivi (modello L) indica le somme accertate ma non ancora incassate (residui attivi) e le somme impegnate ma non ancora pagate (residui passivi) non soltanto nell’esercizio finanziario trascorso ma anche in quelli precedenti. In tale modello, poi, trovano spazio alcune informazioni quali i nominativi dei creditori/debitori, le causali ecc;

f) il prospetto delle spese per il personale (modello M) evidenzia, in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti, il numero dei dipendenti, dei contratti di prestazione d’opera eventualmente posti in essere e l’entità della spesa complessiva;

g) il riepilogo per tipologia di spesa (modello N) illustra sinteticamente gli impegni rendendo edotti i revisori dei conti circa le modalità gestorie adottate dall’istituzione scolastica;

Ulteriori documenti

Ai documenti appena menzionati se ne affiancano altri tre. Il già menzionato art. 22, infatti, prevede:

  • il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale;
  • il rendiconto dell’eventuale attività di vendita di bene e/o servizi fatta a favore di terzi;
  • il rendiconto dell’eventuale convitto annesso;

L’art. 23 del decreto interministeriale n. 129/2018, poi, prevede che il conto consuntivo sia corredato da una relazione. Questa in particolare:

  • illustra come la gestione contabile del precedente esercizio finanziario sia stata realizzata;
  • evidenzia i risultati conseguiti;
  • da conto di come saranno utilizzati contributi volontari ed erogazioni liberali eventualmente acquisiti (novità rispetto a quanto previsto dal regolamento di contabilità n. 44/2001).

Chiude il blocco documentale la dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio che, ricordiamo, sono vietate in virtù dell’applicazione del principio dell’universalità anche nel bilancio della scuola.

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