Insegna senza titoli, giusto restituire lo stipendio. Sentenza

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Ancora una sentenza della Corte dei Conti che conferma l’orientamento giurisprudenziale  sulla questione relativa alla restituzione a titolo di risarcimento danno di una somma di danaro corrispondente allo stipendio percepito quando si è prestato insegnamento in malafede, in mancanza di titoli.

La questione

Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha condannato una docente al pagamento di circa 100 mila euro in quanto lo svolgimento dell’attività di insegnante di sostegno in mancanza del necessario titolo di specializzazione biennale aveva determinato un danno quantificabile misura pari alle retribuzioni erogate dall’Amministrazione nel periodo di riferimento. Nella motivazione il Collegio ha evidenziato che l’art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 prescrive, espressamente, che i docenti preposti “alle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap devono essere forniti […} di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione” non ha condiviso la prospettazione difensiva secondo la quale la specializzazione non costituisce un requisito di permanenza nella graduatoria ma un titolo ulteriore, atto a determinare unicamente la posizione nella stessa.

Se il rapporto di lavoro viene instaurato con comportamenti in malafede giusto restituire lo stipendio

Nella sentenza n° 5/22, in commento la Corte dei Conti siciliana afferma che nella “paventata operatività della previsione di cui all’art. 2126 c.c., laddove la previsione di legge a tutela del lavoratore è invocabile esclusivamente qualora non si possa riscontrare alcun contributo causale decisivo alla realizzazione dell’illecito da parte del lavoratore. Di contro, nella specie, la disciplina di favore non è applicabile – e il diritto a non ripetere quanto percepito escluso – in quanto per pervenire all’instaurazione del rapporto di lavoro che ha dato avvio alla corresponsione degli emolumenti il prestatore d’opera ha adottato comportamenti in mala fede rendendo formale dichiarazione di contenuto non veritiero, peraltro correlate a comportamenti dolosamente funzionali allo scopo realizzati attraverso contraffazioni utili a prospettare il possesso di un titolo di specializzazione senza il quale l’accesso all’esercizio delle funzioni di insegnante di sostegno sarebbe stato inibito”. Sul punto veniva osservato negli atti che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire quanto segue: “Il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. La nullità che colpisce il rapporto di lavoro può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 Cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, ferma l’irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa” . Il requirente nel caso di specie aveva accertato che il titolo richiesto per l’assunzione non era mai stato conseguito e non sussistevano i presupposti in capo alla appellante per l’inserimento e la permanenza nella graduatoria e per effetto dello scorrimento, per l’assunzione in ruolo, laddove, senza il possesso del titolo richiesto non avrebbe potuto nel tempo conseguire l’assunzione.

Ne consegue ulteriormente che appare corretta la determinazione dell’importo dedotto in condanna

Continuano i giudici concludendo nella loro sentenza che se da un lato le prestazioni rese presuppongono l’esistenza di un contratto di lavoro, con causa lecita, adottato sulla scorta di documentazione idonea e veritiera, dall’altro la presenza del comportamento doloso posto in essere prima per essere collocata utilmente in graduatoria e, successivamente, reiterato all’atto della fase propedeutica alla verifica dei titoli per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – esclude che possa ritenersi sorto alcun diritto essendo proprio il comportamento doloso il presupposto (illegittimo e illecito) del sorgere del diritto invocato che, in quanto tale, non può dirsi sorto con obbligo di ripetizione di quanto dedotto in giudizio dall’Ufficio del Requirente.

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