Mobilità 2022, tutte le proposte di modifica ai vincoli. I sindacati: crea disparità tra docenti

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Mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2022/25: oggi nuovo incontro telematico tra sindacati e Ministero, si potrebbe arrivare alla firma del testo. Ma l’esito non è scontato infatti i sindacati FLC CGIL, UIL, SNALS, GILDA, dopo la lettura della bozza del testo, esprimono alcune perplessità.

Ecco le osservazioni di FLC CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA

a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.

b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un DPCM.

c) l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi.

Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono
una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.

d) fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni.” Il testo completo

Questa invece la posizione di Cisl Scuola “Finalmente ottiene il via libera la proposta da tempo avanzata dalla CISL Scuola al tavolo negoziale per il contratto sulla mobilità. Una soluzione che consente, anche senza modifiche legislative, la presentazione delle domande di trasferimento a tutto il personale neo assunto. Il vincolo di permanenza triennale sulla sede di titolarità diventerà in sostanza operante a partire dal momento in cui questa viene acquisita, attraverso le regole definite nel contratto integrativo.”

E ANIEF “Il contratto integrativo così come è stato presentato non va – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché le attuali aperture al tavolo sulla mobilità non superano i vincoli esistenti per le assegnazioni provvisorie annuale, né aboliscono le quote restrittive sui trasferimenti. Secondo noi, senza questi due punti è da ipocriti cantare vittoria.

Scheda sintetica: come verrebbero modificati i vincoli

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.

Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento

E’ introdotto dal Decreto Sostegni bis

3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative
all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”

Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è traferiti:

  • è di tre anni scolastici;
  • si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti [quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche (scuole) e nel comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche (comuni e distretti)];
  • non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata (infatti nel testo di parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

Mobilità 2022/23: vincolo triennale previsto per tutti i docenti che otterranno trasferimento. NOVITÀ

N.B. Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non  deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.

Chi non può presentare domanda di trasferimento

Diventano vincolati i docenti che hanno avuto il vincolo legato alla sede in cui hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ultimi due anni scolastici.

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