Docente non vaccinato: come può rientrare a scuola dopo guarigione da Covid?

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Obbligo vaccinale del personale scolastico è in vigore dal 15 dicembre 2021 e riguarda sia il ciclo primario che la dose di richiamo. Quest’ultima può essere effettuata non prima di quattro mesi dalla seconda dose ed entro la validità della certificazione verde C19.

Il DL 172/2021 è stato trasformato in Legge pubblicata in gazzetta Ufficiale Legge  n.3 del 21 gennaio 2022

La trasformazione in Legge del Decreto ha chiarito alcuni aspetti rimasti in sospeso, quali

In caso di sospensione del Dirigente Scolastico la scuola sarà affidata ad un reggente

Supplenze dei docenti e ATA sospesi valgono fino a rientro del titolare vaccinato o guarito, senza data certa

Assenza docenti e ATA per somministrazione vaccino è giustificata. Provvedimento entra nella legge sull’obbligo vaccinale

E’ mancato, nel testo finale, un riferimento al fatto che il docente sospeso per non aver aderito all’obbligo vaccinale possa rientrare in servizio in seguito a guarigione da Covid.

Tuttavia questo è implicito nelle norme stesse.

A chiarirlo l’Ufficio scolastico di Milano che pubblica un documento che raccoglie le risposte, curate dal dott. M. Faccini, Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive ATS Milano, ad alcuni quesiti che sono stati posti in occasione di un momento di confronto del 20 gennaio.

“Docente novax positivo al covid il giorno stesso che doveva andare a fare la prima dose… rientra quando a sistema SIDI risulta “verde” perchè “guarito” o può rientrare con la semplice negativizzazione?

La regola per i lavoratori positivi è che possono tornare al lavoro solo dopo aver trasmesso al datore di lavoro il tampone negativo

Quanto dura il green pass per un docente guarito da covid non vaccinato?
6 mesi”

Rientro a scuola docente guarito da Covid

Le FAQ sopra chiariscono un aspetto che ha creato talvolta dubbi: il docente può rientrare in servizio dopo la guarigione da Covid anche se non vaccinato?

In realtà la nota ministeriale n. 1889 del 7 dicembre 2021, che fornisce indicazioni sul dl 26 172 del 26 novembre, ovvero il decreto che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021, aveva già chiarito il punto: “dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione)“. Si fa esplicito riferimento al cosiddetto Green pass rafforzato, che si ottiene con vaccinazione o guarigione da Covid.

I dubbi allora perché? Nel testo del decreto legge 172 del 26 novembre 2021 non si fa riferimento al green pass (anzi detto certificazione verde), ma soltanto all’obbligo vaccinale, o meglio all’estensione dell’obbligo vaccinale (ciclo primario e terza dose-booster) ad altre categorie tra cui appunto dirigenti, docenti e ATA.

All’art. 2 si legge: “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore […]“.

Il “disguido” potrebbe nascere da una lettura errata nel processo di verifica da parte del dirigente scolastico. Il ministero lo aveva precisato nella nota 1337 del 14 dicembre “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato dello stato vaccinale del
personale docente e ATA”:

Gli esiti della verifica restituiscono lo stato vaccinale del personale nei seguenti termini:

1. In regola
Lo stato “In regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, risulta in regola con l’obbligo vaccinale.

2. Non in regola
Lo stato “Non in regola” indica che il personale in esame, nel giorno della verifica, non risulta in regola con l’obbligo vaccinale.

Con una precisazione che chiarisce il problema posto sopra:
“Da una prima ricognizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni casi in cui l’esito restituito dall’applicazione risulta “non in regola”, pur non essendo il soggetto inadempiente:
a. soggetti esentati dall’obbligo vaccinale;
b. soggetti guariti da Covid-19. Si vedano, al riguardo, le indicazioni contenute nelle note del Ministero della Salute.”

E infatti anche l’USR Veneto, nelle FAQ aggiornate al 27 gennaio 2022 scrive

Il personale scolastico che contrae il virus SARS-CoV-2 durante il periodo di sospensione ed esibisce la relativa certificazione al Dirigente scolastico, può rientrare in servizio?

La sospensione prevista per il personale scolastico ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DL 172/2021 deve essere revocata nel momento in cui l’interessato possiede ed esibisce ai soggetti preposti alla verifica (art. 2, c. 2 del DL 172/2021), all’atto del rientro a scuola, certificazione verde rafforzata.”

Altre FAQ relative alla vaccinazione dell’ATS Milano

Difficoltà nella verifica dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario vaccinale. L’app da validità di rafforzato più ampia dei 120 giorni, quindi, occorre controllare il green pass di ogni studente o chi ha il rafforzato e prenotazione di terza dose può frequentare in presenza?

La verifica deve essere fatta con la documentazione vaccinale e non con l’app (per i motivi espressi nella domanda)

La validità della vaccinazione è da considerarsi il giorno dopo la seconda somministrazione o dopo i 14 giorni dalla somministrazione?

Ai fini Green Pass la vaccinazione è valida subito dopo la seconda dose, ai fini dell’esposizione al caso positivo la validità decorre dopo 14 giorni dal completamento del ciclo primario.

In caso di positività di un collaboratore scolastico, i colleghi seguono le stesse regole dei docenti (tutti in autosorveglianza) o le regole generali dei contatti stretti in base allo stato vaccinale?

Se i colleghi sono identificati come contatti stretti seguono le regole generali e non dovrebbe essere segnalati perché il
portale è riservato alla segnalazione dei casi che riguardano un gruppo classe.

I quesiti dell’ATS Milano

Quanto dura la sospensione del personale scolastico

Ricordiamo che

Il termine è indicato nel DL 26 novembre 2021 “La sospensione e’ efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021“.

Dunque anche dopo la sospensione il personale può decidere di avviare il percorso vaccinale (a seconda il relativo piano di ciascuno) e quindi rientrare in servizio.

Infatti il DL prevede all’art. 2 comma 4 “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivita’ lavorativa. “ N.B. Il testo finale di legge ha incluso anche il personale ATA

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