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Farmaci agli studenti, l’iter procedimentale per la somministrazione. Modello allegato

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La somministrazione di farmaci agli studenti all’interno dei locali scolastici si estrinseca attraverso un complesso iter amministrativo-procedimentale nel quale “interpretano la propria parte”, ciascuno secondo le proprie competenze, diversi attori, istituzionali e non.

Invero, la «macchina organizzativa» in materia vede coinvolti:

  • i genitori dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
  • il pediatra/medici di base e le ASL, necessari per individuare il trattamento terapeutico adeguato;
  • la scuola, ossia, Dirigente scolastico, personale docente ed ATA, per organizzare quotidianamente il servizio ed assicurare all’alunno il proprio diritto alla salute ed il diritto allo studio;
  • l’ente locale, per assicurare, nel caso non si trovino figure adeguate alla somministrazione, il servizio socio-sanitario indispensabile.

Vediamo, dunque, come si attiva tale procedimento, approfondendo il ruolo dei genitori e del Dirigente scolastico.

Alla fine dell’articolo, rendiamo disponibile un modello di “Verbale di consegna farmaci”, utile per gli adempimenti del caso.

Cosa devono fare i genitori?

I genitori – o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sull’alunno – hanno un ruolo essenzialmente propulsivo nell’intera procedura amministrativa de quo; essi, invero, forniscono l’input alla base del quale andranno poi, ciascuno per le proprie competenze, ad attivarsi scuola, ente locale ed ASL.

Alla famiglia, come prescritto dalla Circolare ministeriale n. 321 del 10 gennaio 2017, spetta, al momento dell’iscrizione o, in caso di sopraggiunta patologia, nel corso dell’anno scolastico, il compito di inoltrare formale istanza alla scuola circa la necessità della somministrazione di farmaci nei confronti del figlio.

La richiesta deve necessariamente contenere:

  • il nome e cognome dell’alunno;
  • l’esatta indicazione della patologia della quale è affetto;
  • il nome commerciale del farmaco;

Inoltre, l’istanza deve essere corredata della “Certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico”, redatta e firmata dal pediatra o dal medico di base, e la “Richiesta per la somministrazione farmaco/i nei locali e in orario scolastico”. È, altresì, fondamentale che alla richiesta venga allegata l’Informativa e il consenso al trattamento dei dati personali in ambito scolastico, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, dettante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679).

È compito dei genitori, inoltre, fornire alla scuola, in confezione integra, i farmaci da somministrare ed indicati nel Piano terapeutico; della consegna sarà redatto apposito Verbale, del quale forniamo un modello a fine pagina.

Infine, qualora si accerti che nessuno degli operatori scolastici sia disponibile alla somministrazione, è possibile che i familiari siano autorizzati dal Dirigente ad accedere all’interno dei locali della scuola al fine di eseguire essi stessi la somministrazione.

Cosa deve fare il Dirigente scolastico?

Dal canto suo, il Dirigente scolastico deve farsi promotore dell’organizzazione amministrativa all’interno della scuola, per una corretta e puntuale somministrazione dei farmaci agli alunni che ne bisognano. Il Dirigente, infatti:

  • effettua una preventiva valutazione della richiesta, presentata dalla famiglia, e del piano terapeutico dell’alunno;
  • individua un luogo, come un armadietto, idoneo e custodito, finalizzato ad una corretta conservazione del farmaco;
  • autorizza l’ingresso dei genitori dell’alunno nei locali della scuola, durante le attività didattiche, per la somministrazione dei farmaci;
  • qualora non possa essere garantita la presenza dei genitori, verifica la disponibilità del personale docente ed ATA;
  • in caso di riscontro positivo, richiederà all’ASL l’attivazione di un corso di formazione inerente la somministrazione dei farmaci in oggetto (qui il link con il modulo “Richiesta di attivazione formazione Farmaci a Scuola), entro il 15 luglio per l’anno scolastico successivo ed entro il 15 ottobre per le nuove iscrizioni ed i casi sopraggiunti;
  • autorizza il personale scolastico, individuato e formato, a somministrare la terapia prevista dal Piano terapeutico;
  • individua il luogo all’interno del quale, nel pieno rispetto della riservatezza, avverrà la somministrazione del farmaco.

L’ASL, al termine dei corsi di formazione della durata di tre ore, rilascerà un attestato a ciascun partecipante. Le scuole potranno, così, avviare la definizione del Piano d’Intervento Personalizzato, che sarà firmato, congiuntamente, dal personale esperto della ASL e dal Dirigente scolastico.

Il PIP dovrà, successivamente, essere accettato e contro firmato dai genitori, i quali dovranno fornire alla scuola i farmaci previsti dal Piano terapeutico, redigendo il relativo “Verbale di consegna”.

Il personale scolastico opererà, poi, con i tempi e con le modalità previste nel PIP.

Cosa deve contenere la Certificazione medica?

Il certificato deve, necessariamente, indicare:

  • la patologia dell’alunno con indicazione specifica dei farmaci da assumere;
  • la modalità e i tempi di somministrazione e la modalità di conservazione del farmaco;
  • la fattibilità della somministrazione da parte del personale scolastico, sprovvisto di abilità sanitarie specifiche;
  • eventuali complicazioni, derivanti da una non corretta somministrazione del farmaco, e/o eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

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