Neoassunti, domanda trasferimento per acquisire titolarità. Quando scatta blocco triennale

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I docenti neoassunti presentano domanda di mobilità (trasferimento) nel corso del primo anno di ruolo e, solo dopo la predetta mobilità, sono sottoposti al vincolo triennale previsto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94.

Sede titolarità neoassunti

Il CCNI mobilità 2022/25 interviene sulla disciplina dell’assegnazione della sede di titolarità ai neoassunti, considerata, come leggiamo nell’articolo 2, comma 6, del medesimo Contratto ... l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145“.

Ricordiamo che la predetta legge n. 145/2018 ha modificato il D.lgs. n. 59/2017 (attuativo della legge n. 107/2015), stabilendo che i docenti vincitori di concorso, per svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova, non siano più assegnati, all’atto dell’assunzione, agli ambiti territoriali ma ad una scuola, che diveniva di fatto la scuola di titolarità.

Intervenendo su quanto detto sopra, il CCNI ha disposto che, per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24 e 2024-25, al personale docente neo assunto è attribuita la titolarità su istituzione scolastica tramite domanda volontaria di mobilità territoriale (trasferimento), che va presentata nel corso del primo anno di immissione ruolo.

In pratica, i docenti immessi in ruolo:

  • vengono assegnati ad una scuola, scelta tra quelle disponibili, ove svolgere il periodo di prova;
  • nel corso dell’anno scolastico di assunzione, poi, presentano domanda di trasferimento, al fine di ottenere la scuola di titolarità;
  • qualora non presentino domanda, avranno attribuita (prima dei movimenti) come scuola di titolarità quella assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza;
  • analogamente avranno attribuita come scuola di titolarità quella assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza, qualora non ottengano alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità;
  • avranno attribuita d’ufficio la scuola di titolarità, qualora siano individuati come perdenti posto (nella scuola assegnata all’atto dell’assunzione) e non presentino domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, ovvero se  non siano state assegnate le sedi richieste.

Quanto detto sopra si applica ai docenti neoassunti negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Quindi, i primi neoassunti ad essere soggetti alle nuove disposizioni saranno quelli immessi in ruolo nel corrente anno scolastico (2021/22).

Blocco triennale

Una volta acquisita la titolarità secondo la succitata procedura (ossia tramite domanda di mobilità ovvero nel caso in cui restino nella scuola in cui sono stati assegnati all’atto dell’assunzione in ruolo ovvero tramite assegnazione d’ufficio), per i suddetti docenti (e in linea generale per tutti i docenti assunti a decorrere dall’a.s. 2020/21) scatta il vincolo triennale previsto dall’articolo 399, comma 3, del del D.lgs. n. 297/94, come modificato dall’articolo 58, comma 2 – lettera f), del D.L. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 (che ha in pratica ridotto il vincolo da 5 a 3 anni):

i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

I docenti assunti in ruolo dall’a.s. 2020/21, dunque, una volta acquisita la titolarità, secondo la procedura sopra descritta, per tre anni scolastici, non possono:

  • chiedere il trasferimento, il passaggio di ruolo/cattedra, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica;
  • accettare incarichi di supplenza in altro ruolo o classe di concorso, ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007.

I succitati movimenti e incarichi si possono chiedere e ottenere solo dopo tre anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

Non sono soggetti al vincolo in esame i docenti:

  • di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento (o meglio all’aggiornamento annuale, possibile esclusivamente per inserire i titoli di precedenza);
  • in esubero o soprannumero.

In caso di esubero o soprannumero, ai fini della maturazione del triennio (dopo il quale si supera il blocco), gli anni svolti nella scuola di nuova assegnazione si sommano a quelli svolti nella precedente scuola.

Docenti assunti nell’a.s. 2020/21

La presentazione della domanda di mobilità ai fini dell’acquisizione della scuola di titolarità, prevista per i docenti neoassunti negli a.a.s.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, è possibile anche per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21, sebbene gli stessi, ai sensi del citato articolo 399 del D.lgs. 297/94, potrebbero presentarla dal prossimo anno scolastico.

Così leggiamo nel CCNI 2022/25:

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021.

Evidenziamo che tali docenti sono liberi di restare nella scuola in cui si trovano attualmente e poi eventualmente presentare domanda il prossimo anno scolastico, senza ciò comporti nulla di quanto detto sopra in merito ai neoassunti a.a.s.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

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