Scuola: licenziamento deve essere disposto dall’Ufficio Procedimenti disciplinari

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Con Ordinanza 1296 del 2022 la Cassazione Civile affronta la questione della validità di un licenziamento nel settore della scuola in relazione all’operato dell’ufficio dei provvedimenti disciplinari. In particolare il disposto dell’art. 55 bis dello stesso D.Lgs. 165/2001 che, al comma 4, prevede che ciascuna amministrazione individui, secondo il proprio ordinamento, l’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari, norma  che costituisce fonte primaria di riferimento in tal senso. Le procedure sono aspetti importanti nella gestione dei procedimenti disciplinari, e se non ottemperate in modo rigoroso possono inficiare l’intera procedura, a prescindere dalla questione sostanziale, ovvero se nel merito il licenziamento fosse giusto o meno.

Il fatto

La Corte d’Appello decidendo in sede di rinvio in relazione al quale le era stato demandato alla Cassazione di verificare se l’organo del Ministero che aveva proceduto per il licenziamento disciplinare nei confronti di un DSGA fosse effettivamente competente, ha preso atto che il decreto di irrogazione della sanzione proveniva dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico e, pur implicitamente riconoscendo che la manifestazione di volontà potrebbe in astratto provenire anche solo da chi fosse preposto all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (di seguito, UPD), ha ritenuto che però nel caso di specie anche «già la formazione di volontà» non fosse riconducibile all’organo collegiale, ma al solo Dirigente, sicché il licenziamento era da ritenere illegittimo.

Il licenziamento per essere valido deve essere gestito dall’UPD

Affermano i giudici che è evidente come dalla sentenza rescindente di questa S.C. derivi il riconoscimento della competenza rispetto alla sanzione disciplinare impugnata in capo all’UPD ed il dipendere della validità di essa dal fatto che appunto sia stato l’UPD a provvedere, non avendo altrimenti senso la cassazione della precedente pronuncia, se avesse potuto ritenersi ininfluente il fatto che a provvedere fosse stato il solo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (…)quanto alla riferibilità dell’atto di licenziamento all’UPD, la Corte territoriale ha affermato che non solo la “manifestazione” della volontà attraverso il decreto di licenziamento proveniva dal Dirigente e non dall’UPD, ma che «già la formazione» della volontà appariva non riconducibile all’organo collegiale, circostanza desunta dalla mancanza di intestazione dell’atto all’UPD stesso.

L’UPD è organo collegiale
Conclude la Cassazione, nella sua ordinanza che è parimenti irrilevante il richiamo del Ministero ove si ritenne, tra l’altro in un caso in cui l’UPD era organo monocratico, che la mancata spendita della veste di preposto all’UPD da parte del dirigente firmatario del provvedimento non inficiasse la validità della sanzione, in quanto qui il punto non attiene alla riferibilità all’UPD dell’atto, in quanto firmato dal dirigente senza spendere la sua qualità, quanto al fatto che la Corte di merito, con specifico accertamento che resiste all’impugnazione per quanto detto in precedenza, ha ritenuto che già la formazione della volontà sanzionatoria e non solo la sua manifestazione non derivassero dall’organo (in questo caso, collegiale) competente.

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