Docenti neoassunti 2021, possono presentare domanda di mobilità anche se non hanno ancora superato anno di prova

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Mobilità docenti anno scolastico 2022/23: le risposte ai quesiti più frequenti. Attraverso i question time organizzati dalla redazione di Orizzonte Scuola i sindacati più qualificati del comparto scuola ci spiegano i dettagli dell’ipotesi di contratto per il triennio 2022 – 25. Chi può presentare domanda, a quali vincoli si va incontro, di quali opportunità possono usufruire oggi i docenti.

Le tempistiche per la presentazione delle domande

L’ipotesi di contratto sottoscritta al momento solo dal sindacato CISL deve passare al vaglio della Funzione Pubblica, poi il Ministero pubblicherà l’Ordinanza annuale con cui riassume i criteri generali per le domande di mobilità e indica il periodo di temporale in cui sarà possibile presentare la domanda su Istanze online. SPID, dal 1° ottobre obbligo per tutti i servizi della Pa. Valido per Istanze Online e Carta Docente [VIDEO]

Le risposte ai quesiti

E’ possibile scrivere anche a [email protected]

Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

Docente in anno di prova nell’anno scolastico 2021/22

L’ipotesi di Contratto permette al docente neoassunti dall’anno scolastico 2021/22 di presentare domanda di mobilità, sia provinciale che interprovinciale, se desidera modificare scuola /provincia rispetto a quella assegnata in fase di assunzione.

Se otterrà la sede il docente sarà sottoposto ad un nuovo vincolo triennale su quella cattedra.

La condizione di trovarsi in anno di prova ancora non superato non è ostativa né alla presentazione della domanda né all’ottenimento della sede richiesta.

Il superamento dell’anno di prova infatti è richiesto come requisito solo per la mobilità professionale, ossia per richiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo in altro grado o in altra classe di concorso. Solo in quel caso bisogna aver concluso il periodo di prova e formazione nella classe di concorso di assunzione per passare ad altra per la quale si è in possesso di abilitazione.

Il caso non riguarda pertanto i docenti neoimmessi in ruolo dell’anno scolastico 2021/22, che non possono richiedere il passaggio di cattedra/ruolo ma solo il trasferimento.

A spiegare i criteri della nuova ipotesi di contratto il segretario nazionale della UIL Scuola Prof. Paolo Pizzo

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