Mobilità docenti 2022: come passare ad un altro grado di scuola o altra classe di concorso. Serve l’abilitazione

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Mobilità professionale: come, quando, perché: in attesa dell’Ordinanza Ministeriale con la quale sapremo le date e i termini entro i quali presentare domanda di mobilità e in attesa dell’attivazione nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline delle funzioni per la compilazione e l’invio della domanda, riteniamo utile chiarire e ricordare le tipologie di movimento che possono essere richieste.

Oltre al trasferimento, che riguarda la classe di concorso di titolarità, è possibile chiedere altre due tipologie di movimento che rientrano in quella che viene definita mobilità professionale

Quali movimenti

La mobilità professionale comprende due movimenti diversi: il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.

Passaggio di cattedra

Questo movimento interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, nello stesso grado di istruzione

Passaggio di ruolo

Questo movimento interessa i docenti che chiedono una classe di concorso in un grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Quali requisiti

Per partecipare alla mobilità professionale i docenti devono avere superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Chiaramente questi requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda, infatti Docenti neoassunti 2021 non possono richiedere passaggio di cattedra e/o ruolo, solo trasferimento

Quante domande si possono presentare

Il docente in possesso dei requisiti necessari può presentare contemporaneamente sia domanda di passaggio di cattedra che domanda di passaggio di ruolo e, se interessato, anche domanda di trasferimento.

Per ciascun movimento dovrà compilare diversi moduli presenti su IstanzeOnline.

Si chiarisce che la domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra dovranno essere compilate nella sezione relativa al grado di titolarità, mentre la domanda di passaggio di ruolo nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto

Domanda passaggio di cattedra

È possibile chiedere il passaggio di cattedra per più classi di concorso per le quali il docente è in possesso degli specifici titoli di abilitazione. In questo caso il docente potrà indicare l’ordine di priorità tra le classi di concorso richieste.
Nel caso di contestuale presentazione di domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, è possibile indicare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti si desidera dare precedenza.

Domanda passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per una provincia o più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il passaggio di ruolo ha, quindi, prevalenza sugli altri movimenti richiesti

Ordine valutazione domande

L’ordine con il quale vengono valutate le domande viene esplicitato chiaramente nell’art.6 comma 3 del CCNI, dove si stabilisce quanto segue:

“La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze. “

Indicazione delle preferenze

Il docente che chiede sia passaggio di cattedra che passaggio di ruolo potrà esprimere in ciascuna domanda fino a 15 preferenze, in sintonia con quanto indicato nell’art.6 comma 1:
“Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. “
Ogni domanda è, quindi, autonoma e le preferenze territoriali espresse potranno conseguentemente essere differenti come tipologia e come numero, nel rispetto del limite massimo previsto nel contratto, di 15 preferenze per ogni domanda

Mobilità professionale, quale Fase

La mobilità professionale rientra, insieme alla mobilità territoriale interprovinciale, nella III Fase dei movimenti.
Le operazioni di mobilità relative alla III Fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote indicate nell’art.8 del contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

In base al comma 6 del succitato art.8, ai movimenti della III Fase è destinato il 50% delle disponibilità residue al termine dei movimenti effettuati nella II Fase. Su questo 50% vengono stabilite le seguenti aliquote:

– 25% ai trasferimenti interprovinciali
– 25% alla mobilità professionale

Queste aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)

Mobilità professionale e anno di prova

I due movimenti che rientrano nella mobilità professionale determinano obblighi differenti per i docenti soddisfatti nella domanda, in relazione allo svolgimento dell’anno di prova.

Il passaggio di cattedra non determina alcun obbligo in tal senso e il docente che ottiene tale movimento non è tenuto alo svolgimento dell’anno di prova.

Il passaggio di ruolo, invece, in base all’art. 2 del DM 850/2015, determina per il docente che lo ottiene l’obbligo di svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza.

Non sarà tenuto a svolgerlo soltanto il docente che lo ha già svolto e superato nel medesimo grado di istruzione in un precedente anno scolastico, in quanto l’anno di prova si svolge solo una volta nello stesso grado.

La nota ministeriale n.3953 del 4/09/2019 chiarisce bene questo aspetto e stabilisce, infatti, che “non devono svolgere il periodo di prova i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado”

La consulenza

E’ possibile scrivere a [email protected]

Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

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