Vaccino anti Covid, sì alla digitalizzazione dei certificati di esenzione. Il Garante della Privacy dà via libera al DPCM

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Lo schema di Dpcm tiene conto delle sollecitazioni e delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero della salute e al Governo, anche nell’ambito di interlocuzioni informali, e prevede dunque misure di garanzia ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone.

Quella della digitalizzazione dei documenti di esenzione è una questione urgentissima, segnalata da tempo dal Garante, perché necessaria per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione, di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto “Riaperture” per la non disponibilità di Green pass o super Green pass.

Per questo motivo l’Autorità auspica una quanto più rapida attuazione del decreto.

In base al Dpcm, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, ma non sulla salute della persona.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Nella definizione del decreto, particolare attenzione è stata posta su una serie di delicati aspetti come le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (TS); la messa a disposizione delle certificazioni dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari (portale della Piattaforma nazionale-DGC, Fascicolo Sanitario Elettronico, App Immuni, App IO e Sistema TS); le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo.

Green pass, esenzioni vaccino anti Covid prorogate fino al 28 febbraio. Certificazione dovrà contenere alcuni dati, ecco quali

Il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 28 febbraio 2022 delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione sia emesse che di nuova emissione.

CIRCOLARE

La proroga esenzione vaccino riguarda tutti coloro che non possono sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid a causa di condizioni cliniche documentate che ne attestino la controindicazione. Tali condizioni possono essere temporanee o permanenti.

Le certificazioni potranno “essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”.

La certificazione è prodotta a titolo gratuito.

Per ottenere il rilascio di queste certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Le esenzioni avranno validità fino al 28 febbraio 2022.

Sono valide anche quelle già rilasciate, purché contengano i seguenti dati:

  • Dati anagrafici: nome, cognome e data di nascita.
  • La dicitura “Soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-Cov-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e alle attività̀ di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”.
  • La data di validità dell’esenzione.
  • Dati relativi al Servizio vaccinale in cui opera il medico.
  • Timbro e firma del medico.

Le certificazioni di esonero da vaccino Covid la cui validità è prorogata al 28 febbraio 2022 sono:

  • Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
  • Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).

I soggetti deputati a controllare il green pass non possono in alcun modo accettare certificazioni non ufficiali (cioè non rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito).

Non vengono prese in considerazione scelte personali che non sono basate su evidenze scientifiche, test sierologici positivi in presenza di tampone molecolare negativo, la gravidanza e l’allattamento.

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