Alunno bocciato, famiglia fa ricorso: “Non avete aiutato nostro figlio a superare ansia da pandemia”. Per il tribunale bastano le comunicazioni sul rendimento tramite registro elettronico

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L’alunno di un Liceo Scientifico non veniva ammesso alla II classe, i genitori si rivolgono al Tar lamentando alcune lacune nell’operato della scuola, specie per non aver comunicato le informazioni sul rendimento scolastico. Il Tar ha confermato l’operato e il giudizio di non ammissione della scuola, rilevando che il registro elettronico è lo strumento tramite il quale si esplicano i rapporti tra scuola e famiglia. Lo ha stabilito il Tar Campania (Sezione IV), nella Sentenza 31 gennaio 2022, n. 636.

Non ammissione e la relativa impugnazione

Una coppia ha impugnato gli esiti di fine a.s. 2020/21 ed il giudizio di “non ammissione” del proprio figlio minore alla classe II di un Liceo Scientifico, lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, quindi, tra le altre cose, rilevando:

  • che nel corso dell’anno scolastico, l’alunno era sempre stato presente alle lezioni,
  • che nonostante le difficoltà riscontrate nel passaggio dalle scuole medie alle superiori, già di per sé complesso, e nella specie reso maggiormente difficile per la modalità della DAD con le quali si era svolto l’anno scolastico, l’alunno aveva riportato alla fine del primo quadrimestre un unico debito in Scienze,
  • di non avere avuto comunicazioni dalla scuola sul rendimento scolastico del figlio,
  • di voler censurare l’operato della Scuola, che non avrebbe attivato corsi di recupero o iniziative didattiche per aiutare il minore a superare le sue difficoltà, anche in considerazione degli stati emotivi di ansia e disagio sofferti dall’alunno a causa della pandemia in corso.

La conoscibilità del rendimento scolastico tramite registro elettronico

Il Tar, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che il Consiglio di classe del Liceo, in sede di scrutinio finale, deliberava di sospendere il giudizio dell’alunno nelle due materie caratterizzanti l’indirizzo scientifico, cioè matematica e fisica, per verificare, all’esito dell’esame di recupero, se sussistessero i prerequisiti per la ammissione dell’alunno alla classe II. Pertanto il Tar ha evidenziato che non corrisponde al vero, quanto affermato dal ricorso, che detta sospensione sarebbe avvenuta in giugno in maniera inaspettata e senza comunicazione alla famiglia, e ciò in quanto il rendimento scolastico del minore era pienamente conoscibile tramite il registro elettronico di cui l’Istituto scolastico era dotato. L’Istituzione scolastica aveva provveduto a tenere informate le famiglie degli allievi sull’andamento scolastico dei loro figli tramite sistema informativo digitale “Argonext”, al fine di consentire la partecipazione in tempo reale dei genitori dei minori alle valutazioni espresse dai docenti. Risultava anche attivato dal collegio dei docenti, il “PON FSE – Competenze di base” che aveva il fine di migliorare i livelli di apprendimento, le competenze e le abilità logico matematiche e che coinvolgeva proprio gli alunni interessati da provvedimenti di sospensione di giudizio.

La notifica del provvedimento di non ammissione tramite registro elettronico

Il provvedimento di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, per il Tar, è risultato adeguatamente motivato, proprio con riferimento alle gravi insufficienze riportate dall’alunno e, lo stesso provvedimento, era stato notificato alla famiglia tramite registro elettronico insieme al giudizio finale. Secondo il Tar, non sussiste la denunciata mancata comunicazione delle difficoltà riscontrate alla famiglia, la quale è stata, al contrario, puntualmente informata dell’andamento scolastico del minore tramite il registro elettronico in dotazione all’Istituto.

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