Mobilità 2022/23, precedenze: quali sono e quando si applicano. Disabilità e gravi motivi di salute

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Le domande di mobilità, com’è noto, vengono valutate in base alle eventuali precedenze e al punteggio posseduti da ciascun docente. Precedenza “Disabilità e gravi motivi di salute”: condizioni e fasi di applicazione.

Precedenze

La valutazione delle domande, come sopra accennato, avviene in base alle eventuali precedenze e al punteggio che ciascun docente possiede (ricordiamo che: chi usufruisce di una precedenza, a prescindere dal punteggio, precede un collega senza precedenza; in caso di docenti con precedenza, precede il collega la cui precedenza è elencata prima nel CCNI; in caso di docenti con la medesima precedenza, precede il collega con maggior punteggio; a parità di punteggio e precedenza prevale l’anzianità anagrafica).

Le precedenze sono indicate, in ordine di priorità, nell’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25:

  • I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  • II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  • VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Ciascuna di tali precedenze si applica a determinate condizioni e in una o più fasi della mobilità (le operazioni di mobilità, ricordiamolo, si articolano in tre distinte fasi: trasferimenti nell’ambito del comune; trasferimenti nell’ambito della provincia; trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra).

Applicazione sistema precedenze

Le precedenze sopra riportate:

  • si applicano soltanto nelle operazioni di trasferimento, ad eccezione della prima (Disabilità e gravi motivi di salute) che si applica anche alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);
  • sono riconosciute nelle sole operazioni di mobilità volontaria (trasferimento volontario);
  • non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento;
  • sono riconosciute ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

Precedenza “Disabilità e gravi motivi di salute”

La precedenza Disabilità e gravi motivi di salute è riconosciuta al personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  1. personale non vedente (art. 3 della legge n. 120/1991);
  2. personale emodializzato (art. 61 della legge 270/82).

Tale precedenza è riconosciuta, in maniera assoluta, sia nei trasferimenti che nei passaggi ruolo/cattedra, a prescindere dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, ragion per cui i docenti, che usufruiscono di tale precedenza, saranno i primi a “muoversi” nelle operazioni di mobilità.

Nello specifico, come si evince dall’Allegato 1 al CCNI, che indica l’ordine delle operazioni:

  • nella I fase, il movimento del suddetto personale è preceduto soltanto dai trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità:

A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità (0)
– A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)

  • nella II fase, il movimento del suddetto personale è preceduto soltanto dai trasferimenti d’ufficio:

– A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda
– B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto III) dell’art. 13 del presente contratto

  • nella III fase, relativamente ai passaggi di ruolo/cattedra, il movimento del suddetto personale non è preceduto da nessun altro movimento:

– a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto
– b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto

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