Supplenti con stipendio ridotto, Anief: anche a Modena il giudice del lavoro risarcisce per RPD e CIA negati

WhatsApp
Telegram

Anief – Ogni mese ai supplenti non vengono assegnati i 174,50 euro della Retribuzione professionale docenti, mentre al personale Ata si continuano a sottrarre tra i 66,90 euro a 73,70 euro di Compenso Individuale Accessorio. La storia è vecchia e risaputa: il sindacato lo denuncia da tempo, solo che l’amministrazione scolastica fa “orecchie da mercante”, così per vedersi riconoscere quelle somme bisogna rivolgersi al Tribunale del Lavoro.

Negli ultimi giorni sono state diverse le cause andate a buon fine: prima a Forlì, che con una sentenza esemplare il giudice ha riconosciuto a una docente precaria 1.132 euro, più gli interessi legali, a seguito degli assegni mensili non retribuiti per sette supplenze brevi svolte tra novembre 2016 e giugno 2017. Adesso è stata la volta del Tribunale ordinario di Modena, sezione Lavoro, che con una sentenza analoga ha detto sì al “riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente di cui all’art.7 del CCCNL (RPD) in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie” verso una docente, “con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l’importo di € 2.335,36”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “dai governi e parlamenti degli ultimi anni per valorizzare i dipendenti della scuola sono stati fatti pochissimi sforzi, così per avere stipendi equi e dignitosi diventa importante chiedere ai giudici. Per questo, consigliamo di presentare, a tutti coloro che non ci stanno a soccombere, lo specifico ricorso che abbiamo predisposto per i docenti e il personale Ata non di ruolo, ai quali si continua a negare diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come per ai supplenti “Covid”: per ogni anno di supplenze la cifra si aggira sui mille euro annui. Per saperne di più, per quantificare le somme da chiedere, come Anief mettiamo anche gratuitamente a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un Calcolatore online”.

LA SENTENZA DI MODENA

Il ricorso, presentato da alcuni legali Anief, è stato depositato nel luglio 2019: l’insegnante ricorrente, si legge nella sentenza, “ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente di cui all’art.7 del CCCNL (RPD) in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie, con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l’importo di € 2.335,36”.

Il Ministero dell’Istruzione “si è costituito, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto”. Per il giudice, “il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: “l’art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.

Sempre nella sentenza si legge che “il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”.

In conclusione, il Tribunale di Modena “condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.335,36 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”. Infine, “condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.961,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c”.

WhatsApp
Telegram