Concorso ATA 24 mesi: nuovi inserimenti e aggiornamenti 2022. Requisiti e punteggi, attesa Ordinanza

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Concorso ATA 24 mesi anno 2022/23: le graduatorie permanenti provinciali del personale sono le sole utilizzate per le immissioni in ruolo, si aggiornano annualmente per consentire nuovi inserimenti e aggiornamenti.

Il possesso di un’anzianità di almeno due anni di servizio specifico 24 mesi anche non continuativi o 23 mesi e 16 giorni prestati nei distinti profili professionali appartenenti al personale ATA nella scuola pubblica statale consente di inserirsi nelle graduatorie permanenti provinciali permanenti del personale Ata.

L’inserimento in graduatoria è possibile con il possesso dei 24 mesi di servizio per tutti i profili professionali, per i profili inferiori è possibile iscriversi anche con 24 mesi di servizio non specifico prestato in un profilo professionale superiore oppure con 24 mesi di servizio misto maturato su profilo specifico e anche con servizio prestato su più profili professionali superiori.
Esempio: chi matura 24 mesi nel profilo di assistente amministrativo potrà inserirsi sia nella prima fascia per AA che nella prima fascia da CS o da CR purché in possesso dello specifico titolo di accesso.

Qualora i 24 mesi fossero misti svolti nei profili AA e/o AT sarebbe possibile inserimento solo nei profili inferiori per i quali si possiede il titolo specifico.

Con servizio prestato su più profili AA, AT, CO, CR, CS purché soddisfatto il requisito dei 24 mesi, è possibile inserirsi nella graduatoria permanente per CS.

È molto più rapido l’inserimento nel profilo CS vista la possibilità di completare i 24 mesi con servizio prestato su più qualifiche Ata considerato anche il maggior numero di posti disponibili.

Il servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche delle province autonome maturato nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Trento e Bolzano è ugualmente valutabile ai fini del punteggio, ma solo per alcune province è valido anche ai fini del raggiungimento dei 24 mesi.

Sono valutabili punteggi per titoli di servizio acquisiti presso altre amministrazioni pubbliche statali o presso enti locali.

L’inserimento nelle predette graduatorie è consentito agli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti e a esaurimento o agli iscritti nelle 3^ fasce delle graduatorie provinciali di circolo o di istituto, oppure a chi è in servizio come personale Ata nella medesima provincia per la quale si richiede primo inserimento.

Qual è la durata delle graduatorie di prima fascia

Le graduatorie vengono aggiornate ogni anno nel periodo che va tra marzo e giugno, i concorsi ATA 24 Mesi vanno a costituire e/o integrare le graduatorie provinciali permanenti e queste avranno validità per l’anno scolastico 2022/2023.

Come vengono usate le graduatorie

Dalle graduatorie permanenti si può essere convocati dal proprio ufficio scolastico per nomine in ruolo (assunzioni a tempo indeterminato) o per incarichi di supplenza annuali (assunzioni a tempo determinato) con scadenza 30 giugno o 31 agosto, anche su posti part time.

Il punteggio di servizio

Si acquisisce punteggio di servizio ogni 30 giorni di lavoro.

Le frazioni di mese di ogni anno scolastico vengono sommate e divise per 30, il servizio prestato con contratto di lavoro part time si computa per intero: 0,50 punti per ogni mese di servizio.

È valutabile anche il servizio prestato alle dirette dipendenze degli enti locali nel medesimo profilo o anche per altri profili
0,05 punti per ogni mese.

Per la prima volta nel 2021 le graduatorie permanenti è stato possibile compilarle online, sulla piattaforma di Polis, la stessa modalità di presentazione sarà mantenuta per il 2022.

Per i nuovi iscritti sarà necessario inserire e dichiarare tutti i titoli posseduti, per gli aggiornamenti sulla piattaforma saranno presenti tutti i titoli già dichiarati e si andrà ad aggiornare l’istanza con la dichiarazione dei titoli acquisiti successivamente alla scadenza del bando del 2021.

A coloro che già erano inseriti nelle graduatorie permanenti, non sarà necessario aggiungere il servizio già dichiarato anche se si chiede inserimento per un nuovo profilo professionale.

Non sono consentiti cambi di provincia né per chi è già iscritto né per chi si iscrive per la prima volta nelle graduatorie permanenti, per i nuovi inserimenti, come già detto è necessaria la presenza in terza fascia della provincia richiesta o essere in servizio. Il cambio di provincia è consentito ogni tre anni con l’iscrizione in terza fascia.

Per coloro che erano già presenti nelle graduatorie permanenti sarà possibile variare la scelta delle sedi per l’inserimento nelle corrispondenti graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia.

I titoli di studio richiesti per i diversi profili professionali sono così definiti:

Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica statale o attestato di qualifica professionale di durata almeno triennale o diploma di maturità, si procede alla valutazione di un solo titolo:
– media del 6 oppure sufficiente: PUNTI 2,00
– media del 7 oppure buono: PUNTI 2,50
– media dell’8 oppure distinto: PUNTI 3,00
– media del 9 oppure ottimo: PUNTI 3,50
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10.
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera
come conseguito con la sufficienza. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta il più favorevole

Addetto all’Azienda Agraria:
1) Diploma di qualifica professionale di Operatore agrituristico.
2) Diploma di qualifica professionale di Operatore agro-industriale.
3) Diploma di qualifica professionale di Operatore agro-ambientale.
Si procede alla valutazione di un solo titolo:
– media del 6 oppure sufficiente: PUNTI 2,00
– media del 7 oppure buono: PUNTI 2,50
– media dell’8 oppure distinto: PUNTI 3,00
– media del 9 oppure ottimo: PUNTI 3,50
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10.
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera
come conseguito con la sufficienza.
Ulteriori 3 punti se si possiede anche il diploma di maturità specifico.

Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore Cucina si valuta un solo titolo:
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
– ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9;
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10;
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
• Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda si valuta un solo titolo:
– media del 6 oppure sufficiente: PUNTI 2,00
– media del 7 oppure buono: PUNTI 2,50
– media dell’ 8 oppure distinto: PUNTI 3,00
– media del 9 oppure ottimo: PUNTI 3,50
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10.
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.
Ulteriori 3 punti se si possiede anche il diploma di maturità specifico.

Infermiere: Laurea in Scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di Infermiere si valuta un solo titolo:
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
– ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9;
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10;
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Assistente Amministrativo: Diploma di maturità
si valuta un solo titolo:
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
– ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9;
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10;
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Assistente Tecnico: Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. La specificità è quella definita, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla Tabella di corrispondenza Titoli – Laboratori vigente alla data di emanazione del presente bando di concorso si valuta un solo titolo:
– media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
– ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente – 6, buono – 7, distinto – 8, ottimo – 9;
– per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale
punteggio deve essere rapportato a 10;
– qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10.

Oltre ai titoli di accesso possono trovare valutazione ulteriori titoli culturali quali: la laurea per cuoco, per assistente amministrativo, per assistente tecnico. Per infermiere la laurea valutabile deve essere diversa dal titolo di accesso.

Per assistente amministrativo sono valutabili anche corsi regionali specifici per la segreteria e dattilografia.

Sono valutabili anche idoneità a concorsi pubblici specifici per alcuni profili professionali per i quali si chiede di inserimento.

Coloro che erano già iscritti nelle graduatorie del personale Ata prima del 2008 o per chi ha acquisito il requisito di 30 giorni di servizio è possibile accedere alla graduatoria dei 24 mesi anche con il possesso dei pregressi titoli di studio utili per l’ammissione al concorso e richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento di seconda fascia.

Restano validi altresì, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, purché gli aggiornamenti siano stati costanti nel tempo.

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi solo se dichiarati equipollenti, oppure possono essere aggiunti con riserva nelle more dell’equipollenza.

Ruoli e supplenze

Le graduatorie vengono aggiornate ogni anno, i concorsi ATA 24 Mesi 2022 andranno a costituire e integrare le graduatorie provinciali permanenti per l’anno scolastico 2022-2023.

Le graduatorie ATA prima fascia sono utilizzate per le assunzioni in ruolo e/o per nomine a tempo determinato da parte dell’ufficio scolastico o per nomine annuali a tempo determinato da parte delle scuole.

Il Miur dovrebbe pubblicare il bando Ata prima possibile per evitare la sovrapposizione delle procedure previste per il corrente anno, i bandi di aggiornamento del personale docente per le GAE e per le GPS.

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Pubblicato in ATA

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