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Esonero collaboratori dei Dirigenti scolastici, tutto quello che c’è da sapere

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Alla luce dei numerosi e gravosi adempimenti legati alle gestione dell’istituzione scolastica, i Dirigenti scolastici si dotano di staff dirigenziali, formati dai docenti scelti dal dirigente stesso (collaboratori, coordinatori, referenti, individuati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015), al fine di essere coadiuvati e supportati nella gestione organizzativa e didattica delle attività dell’istituto.

Con il presente contributo si forniscono chiarimenti utili sulla figura dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, in merito agli esoneri totali o parziali dall’attività di docenza e insegnamento, alla luce degli sviluppi introdotti dalla riforma della Legge n. 107 del 2015.

La normativa abrogata.

In origine, il Testo unico sull’Istruzione, D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994, all’art. 459 stabiliva che “I docenti che siano incaricati di sostituire il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l’autorizzazione all’esonero o al semiesonero dall’insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi”. Le modalità per accedere all’esonero dipendevano da criteri che si basavano sul numero di classi presenti all’interno dell’istituto.

La “Buona scuola” e l’organico dell’autonomia.

Nell’ambito della riforma della c.d. Buona Scuola, la L. 190/2014 art.1 comma 329 abrogava integralmente l’articolo 459, sopra esposto. La L. n. 107 del 13 luglio 2015 introduceva infatti, a partire dal 1 settembre 2015, l’organico dell’autonomia.

L’art. 1, comma 68, fornisce la seguente definizione: “L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento”.

In altre parole, l’organico dell’autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).

Funzioni di organizzazione e coordinamento.

Il nuovo assetto pertanto permette al Dirigente scolastico di attribuire esoneri dall’attività d’insegnamento ai docenti, facenti parte dell’organico dell’autonomia, al fine di attribuire incarichi e funzioni di organizzazione e coordinamento utili alle gestione dell’istituzione scolastica, contemperando le esigenze progettuali e didattiche presenti all’interno della scuola.

Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, esercita le funzioni di gestione delle risorse umane, così come prevede:

  • l’art. 1 comma 78 della L. 107/2015 “il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane”;
  • il D. Lgs 165/2001, art. 25 comma 5 “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.

Egli dunque organizza l’articolazione e distribuzione dei docenti alle classi, individua altresì i docenti a cui attribuire funzioni ulteriori, stabilendo eventuali esoneri orari dalle attività in classe.

La linea da seguire, per orientare queste scelte gestionali di rilevante importanza, è sempre quella dell’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa e degli obiettivi del Piano di miglioramento.

L’attribuzione dell’esonero.

Le ore di esonero dall’insegnamento, termine ormai errato perché si tratta adesso di attribuire al docente incarichi di organizzazione e supporto, possono essere attribuite nei limiti di quanto previsto dalla normativa. Dunque è possibile destinare il docente o i docenti ad attività organizzative, purché sia garantita la copertura delle ore di insegnamento previsti dall’ordinamento.

In proposito, l’art. 28 del CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 afferma che l’orario di insegnamento può anche “essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico”.

Soli a fini di completezza di fornisce di seguito l’orario di insegnamento settimanale previsto per vari ordini di scuola:

  • 25 ore, per i docenti della scuola dell’infanzia;
  • 22 ore, per i docenti della scuola primaria (cui si aggiungono 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali);
  • 18 ore, peri i docenti della scuola secondaria di I e II grado.

Collaboratori del DS e staff di dirigenza.

In proposito, l’art. 1 comma 83 della L. 107/2015 stabilisce che “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Per sfatare un convincimento errato, si sottolinea che non vige alcuna regola che vincola l’attribuzione dell’esonero dalle ore frontali di lezione ai soli due docenti “collaboratori” del dirigente scolastico, delineati ai sensi dell’art. 88 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009: “Con il fondo sono, altresì, retribuite […] i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali”.

Questa norma riguarda infatti una diversa questione, attinente l’accesso al Fondo d’istituto (FIS) per il pagamento dei compensi accessori, non riguardante la materia in esame.

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