Anche ai supplenti ‘brevi’ va assegnata la Retribuzione professionale docente: un insegnante di Trapani recupera quasi 1.500 euro

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Anche i supplenti “brevi”, in servizio per pochi giorni, hanno pieno diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili: a confermarlo è stato il tribunale di Trapani, che ha risarcito una docente, che aveva presentato ricorso con Anief, assegnandogli la somma risarcitoria di “1.472,46 euro, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al saldo” e condannato “l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 850,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “stiamo raccogliendo sempre più sentenze favorevoli sul recupero dell’RPD e della CIA negate ai supplenti: una richiesta sacrosanta che vale anche per i supplenti “Covid” pure loro privati ogni mese di una cifra che va da 69 a 174,50 euro. Come Anief esortiamo tutti quelli che hanno subìto questo danno ad utilizzare il nostro Calcolatore online che gratuitamente verifica l’entità delle somme da recuperare”.

 

LA SENTENZA

Il giudice, nella sentenza, ha richiamato la posizione della “Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui “l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n. 6293 del 2020)”.

 

Ancora il giudice ha rilevato che tale retribuzione è “finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico” ed “è stata riconosciuta dal citato art. 7” del CCNL comparto scuola. “in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, «con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999…»”.

 

Inoltre, “nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l’art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l’altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Passando alla quantificazione del dovuto – conclude la sentenza emessa dal tribunale di Trapani – considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi in quanto per il periodo indicato in ricorso (successivo al 01/03/2018) la RPD di riferimento era di 174,50, l’Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma di € 1.472,46 per RPD complessivamente maturata alla data di scadenza del contratto al 09/06/2021”.

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