Mobilità 2022/23, concorsi: quali vanno valutati e quali no. Punteggio
Il superamento di un pubblico concorso viene valutato nelle domande di mobilità, sia territoriale che professionale. Quanti punti? Quali concorsi?
Punteggio e differenze trasferimenti e passaggi
Il superamento di un pubblico concorso è valutato 12 punti nella mobilità sia territoriale (trasferimenti) che professionale (passaggi di ruolo/cattedra).
Nelle domande:
- di trasferimento si valuta un solo concorso (12 punti);
- di passaggio di ruolo/cattedra più di uno:
– 12 punti per un concorso;
– 6 punti per ogni ulteriore concorso, diverso da quello per cui sono stati attribuiti 12 punti.
Caratteristiche
Affinché un pubblico concorso possa essere valutato, deve essere un concorso:
- ordinario;
- per esami e titoli;
- per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.
Alla luce del terzo punto sopra riportato:
– sono valutabili i concorsi per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari, per cui:
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia sono valutabili nell’ambito della scuola dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
- i concorsi ordinari di personale educativo sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo grado;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado e artistica sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di II grado e artistica;
– sono valutabili i concorsi di livello superiore al ruolo di appartenenza, per cui:
- i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico (considerati di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento) sono valutabili nell’ambito di tutti i gradi di istruzione (secondaria, primaria e infanzia);
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, primaria e infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado sono valutabili nella scuola primaria e dell’infanzia;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria sono valutabili nell’ambito scuola dell’infanzia;
non sono valutabili i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, per cui:
- i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
- i concorsi ordinari a posti della scuola primaria/personale educativo e dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado e della scuola primaria;
Concorsi non valutabili
Non sono valutabili:
- i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento ovvero la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- il concorso straordinario scuola secondaria 2018;
- il concorso straordinario scuola primaria e infanzia 2018;
- il concorso straordinario secondaria 2020.
Non possono, infine, aver attribuiti i 12 punti coloro i quali hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75, nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Idonei concorsi ordinari
Ricordiamo che i 12 punti succitati vanno naturalmente attribuiti a tutti gli idonei dei concorsi ordinari per titoli ed esami, avendo gli stessi superato le prove concorsuali, pur non essendo rientrati nei posti messi a bando.