Mobilità 2022/23, concorsi: quali vanno valutati e quali no. Punteggio

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Il superamento di un pubblico concorso viene valutato nelle domande di mobilità, sia territoriale che professionale. Quanti punti? Quali concorsi?

Punteggio e differenze trasferimenti e passaggi

Il superamento di un pubblico concorso è valutato 12 punti nella mobilità sia territoriale (trasferimenti) che  professionale (passaggi di ruolo/cattedra).

Nelle domande:

  • di trasferimento si valuta un solo concorso (12 punti);
  • di passaggio di ruolo/cattedra più di uno:

– 12 punti per un concorso;

– 6 punti per ogni ulteriore concorso, diverso da quello per cui sono stati attribuiti 12 punti.

Caratteristiche

Affinché un pubblico concorso possa essere valutato, deve essere un concorso:

  • ordinario;
  •  per esami e titoli;
  • per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Alla luce del terzo punto sopra riportato:

sono valutabili i concorsi per l’accesso al ruolo di appartenenza o di livello pari, per cui:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia sono valutabili nell’ambito della scuola dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
  • i concorsi ordinari di personale educativo sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo grado;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di II grado e artistica sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di II grado e artistica;

– sono valutabili i concorsi di livello superiore al ruolo di appartenenza, per cui:

  • i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico (considerati di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento) sono valutabili nell’ambito di tutti i gradi di istruzione (secondaria, primaria e infanzia);
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, primaria e infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado sono valutabili nella scuola primaria e dell’infanzia;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria sono valutabili nell’ambito scuola dell’infanzia;

non sono valutabili i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, per cui:

  • i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola primaria/personale educativo e dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado e della scuola primaria;

Concorsi non valutabili

Non sono valutabili:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento ovvero la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • il concorso straordinario scuola secondaria 2018;
  • il concorso straordinario scuola primaria e infanzia 2018;
  • il concorso straordinario secondaria 2020.

Non possono, infine, aver attribuiti i 12 punti coloro i quali hanno conseguito la sola abilitazione, riportando un punteggio inferiore a 52,50/75, nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola, banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Idonei concorsi ordinari

Ricordiamo che i 12 punti succitati vanno naturalmente attribuiti a tutti gli idonei dei concorsi ordinari per titoli ed esami, avendo gli stessi superato le prove concorsuali, pur non essendo rientrati nei posti messi a bando.

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