Mobilità, trasferimento per docenti soprannumerari che vorrebbero rientrare nella scuola di ex – titolarità

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Trasferimento 2022/23 per docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni: viene effettuato con precedenza in presenza di precise condizioni. I

I docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità.

Questa precedenza è prevista nell’art.13 comma 1 del CCNI, nel punto II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità’

Quando si applica la precedenza, condizioni necessarie

Le condizioni necessarie per usufruire della precedenza in esame sono le seguenti:

• il docente deve trovarsi nell’ottennio, calcolato a decorrere dall’anno scolastico successivo al trasferimento d’ufficio
• il docente deve presentare domanda condizionata per il rientro nella scuola, in ciascun anno dell’ottennio

Come condizionare la domanda

Per condizionare la domanda il docente deve esprimere come prima preferenza la scuola dalla quale è stato trasferito d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

A tal fine il docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”.

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove il docente era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza prevista nel punto V) del succitato art.13 (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità’)

Quali allegati

Per usufruire della precedenza i docenti interessati devono allegare alla domanda condizionata la dichiarazione per la continuità di servizio, nella quale si deve fare esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata e all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Quando si perde la precedenza e quando, invece, il diritto rimane

La precedenza si perde:

• se, scaduto l’ottennio, il docente non è riuscito a rientrare nella scuola
• se il docente non presenta in ciascun anno dell’ottennio domanda condizionata per il rientro

La precedenza rimane valida, invece, per il docente nell’ottennio che presenta domanda condizionata e viene trasferito in una delle scuole richieste diversa da quella di ex-titolarità. Come chiarisce, infatti, l’art.13 comma 1 punto II, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

In quale fase della mobilità

Il trasferimento con precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità del docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata viene disposto nella I Fase della mobilità (trasferimento all’interno del comune), anche se il docente è titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta.

Si tratta dell’operazione identificata con la lettera B della sequenza operativa inserita nell’Allegato 1 del contratto:

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 18, lettera C

Dove si applica la precedenza

La precedenza per il trasferimento nella scuola di ex-titolarità si applica esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

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