Trasferimento d’ufficio del docente titolare sul sostegno: si può disporre anche su posto comune

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Il docente dichiarato soprannumerario in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, che, presentando domanda di trasferimento, non può essere soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio in una sede non richiesta.

Il docente titolare sul sostegno potrebbe essere trasferito d’ufficio anche in una tipologia di posto non richiesta.
Analizziamo i diversi casi e le diverse possibilità per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria

Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria l’individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici.
Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
Gli insegnanti titolari sul sostegno nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, dichiarati soprannumerari, devono presentare domanda di trasferimento e devono dichiarare nella domanda se si trovano o meno nel quinquennio e devono riportare nelle apposite caselle del modulo i titoli di specializzazione posseduti.

Se non è possibile soddisfare questi docenti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda, l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d’ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nell’ambito della I Fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Se ciò non risulta possibile, il docente è trasferito d’ufficio, con le modalità e secondo l’ordine precedentemente indicato, in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Se non è in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri indicati nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente assegna, questi docenti, definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune con il punteggio spettante per il posto comune.

Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale.

L’eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
Quanto indicato si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione, considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo, ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base della tabella di viciniorietà.

Nel caso di assegnazione provvisoria su posto comune, le posizioni degli interessati saranno riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base della tabella di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intera provincia.

Scuola Secondaria I e II grado

Nella scuola Secondaria I grado l’individuazione dei docenti soprannumerari titolari sul sostegno, viene effettuata, distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.
Nella scuola Secondaria di II grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle singole aree di sostegno.

Nella scuola Secondaria i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili (comprese, nell’ambito della scuola Secondaria di I grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato).

I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola Secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per disabili psicofisici
2. sostegno per disabili dell’udito
3. sostegno per disabili della vista

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