Docente di materia alternativa alla religione cattolica, deve partecipare a riunioni e scrutini. Ripetute e ingiustificate, viene licenziato. Sentenza

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E’ legittimo il licenziamento disciplinare della docente di materie alternative alla religione che, ingiustificatamente, non ha presenziato a una riunione e agli scrutini, così violando uno specifico ordine di servizio. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4980 depositata il 15 Febbraio 2022, confermando la decisione già resa dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

La mancata ottemperanza all’ordine di servizio. E’ stato ritenuto legittimo il licenziamento con preavviso irrogato nei confronti di una insegnante a causa di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio. Alcuni testimoni avevano affermato, in sede giudiziale, che l’insegnante non era stata presente né a una riunione né agli scrutini, ai quali avrebbe dovuto, al contrario, partecipare, in base a un ordine di servizio, in qualità di docente di attività alternative all’insegnamento della religione.

L’obbligo di presenziare agli scrutini. È stato anche rilevato che l’attività di assistenza allo studio individuale degli alunni, sostitutiva dell’insegnamento della religione, espressamente oggetto di incarico della docente, ne avrebbe determinato l’obbligo di essere presente agli scrutini, non potendo tale attività ridursi a un ruolo di semplice sorveglianza, bensì concretandosi in un’attività di sostegno alla didattica, rilevante al fine di attribuire e computare il credito scolastico.

Il fatto disciplinarmente contestato. Come anche osservato dal giudice d’appello, la docente era tenuta a presenziare agli scrutini sulla base di uno specifico ordine di servizio, non in quanto docente di potenziamento, bensì come docente di attività alternative all’insegnamento della religione. Tale accertamento è risultato in linea con il fatto disciplinarmente contestato dal datore di lavoro e, d’altra parte, conforme a quanto già deciso dal giudice di primo grado, il quale, in sede di opposizione, aveva ritenuto provato l’incarico di insegnamento di attività alternative alla religione e il conseguente obbligo di presenza alle riunioni collegiali che era stato oggetto di contestazione.

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