Docente supplente per un anno, il successivo fa il collaboratore scolastico: in entrambi i casi lo Stato gli nega RPD e CIA, il Tribunale di Vercelli gli restituisce tutto

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A distanza di pochi giorni dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, che ha risarcito lo stesso dipendente precario per la mancata assegnazione delle “voci” RPD e CIA, un altro supplente della scuola beneficia dello stesso trattamento per il doppio ruolo svolto nell’arco sempre di un biennio.

Stavolta è il giudice di Vercelli – Sezione Civile-Lavoro – ad assegnare il risarcimento, fino all’ultimo euro, di un lavoratore precario che nel 2019/20 era stato insegnante e l’anno scolastico successivo collaboratore scolastico. Dopo avere richiamato la corretta normativa transnazionale in merito, nella seconda sentenza si ricorda che “supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive” garantisce di fatto “una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, esprime tutta la sua soddisfazione: “Un altro tribunale ha detto sì alle nostre richieste di esercizio del diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, una richiesta sacrosanta che vale anche per i supplenti “Covid. Invitiamo tutti i lavoratori della scuola che hanno svolto anche pochi giorni di supplenza a verificare con il nostro Calcolatore online gratuito a quanto ammonta la somma da recuperare. I conti sono comunque presto fatti: essendo sottratti dalla busta paga ben 174,50 euro della Retribuzione professionale docenti e tra i 66,90 euro a 73,70 in quella degli Ata, basta moltiplicare questi importi, a seconda del ruolo ricoperto, per i mesi o anni di supplenza svolta. A quel punto, non resta che rivolgersi al nostro sindacato e valutare assieme se e come fare ricorso”.

LA SENTENZA

Secondo il Tribunale di Vercelli, “anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”. Quindi, “il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto”.

Il giudice del lavoro non poteva inoltre esimersi dal citare la Corte di Cassazione che “con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.

Detto che il medesimo ragionamento vale per il servizio svolto in qualità di collaboratore scolastico, il Tribunale di Vercelli ha stabilito in via definitiva che il ministero dell’Istruzione dovrà “corrispondere al ricorrente la somma di € 550,81 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi e la somma di € 913,74 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. Inoltre, ha condannato “la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari”.

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