Concorso straordinario per il ruolo 2020, ancora prove suppletive per candidati in isolamento Covid

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Il Ministero dovrà prevedere prove suppletive per chi, causa Covid o quarantena, non ha potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell’Istruzione per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da decine di docenti impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria d’esame perché collocati in isolamento fiduciario o in quarantena per l’applicazione delle misure sanitarie di prevenzione epidemiologica da Covid-19.

Come prima cosa, i ricorrenti sostenevano “la manifesta illogicità e macroscopica irragionevolezza” delle scelte compiute dall’Amministrazione, in quanto a loro avviso le condizioni di diffusione del virus e l’assoluta prevedibilità di una situazione come quella di fatto verificatasi avrebbero dovuto imporre la previsione, fin da subito, di prove suppletive in favore dei candidati impediti a partecipare perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione. In più, denunciavano tra l’altro la disparità di trattamento, e la violazione di protocolli di sicurezza.

Il Tar, vagliando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti, ha ritenuto di accogliere le tesi dei ricorrenti. Premettendo l’esistenza di una serie di ordinanze in materia, i giudici hanno ritenuto che i principi delineati sono pienamente applicabili al caso di specie, in particolare quanto a: “la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili rispetto all’interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell’interesse collettivo; il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti per factum principis connesso a imperiose e esigenze extra ordinem di salute collettiva; la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive”.

Tutte ragioni, queste, che hanno portato all’accoglimento del ricorso “con l’obbligo dell’amministrazione di disporre l’esperimento di prove suppletive per i ricorrenti che dimostrino di essere stati impossibilitati a partecipare al concorso in parola per ragioni inerenti le misure di tutela in discorso”.

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